Sentenza del 09/08/2017 n. 5176 - Comm. Trib. Prov. Milano
Trust autodichiarato di beni - Inesistenza di personalità giuridica in capo al trust - Mancanza presupposto impositivo - Imposte di registro e catastali in misura fissa - Applicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il trattamento fiscale dell'istituzione di un trust autodichiarato con conferimento di beni. Il ricorrente contestava l'applicazione delle imposte in misura proporzionale, sostenendo che il trust non possiede personalità giuridica autonoma, non è soggetto passivo d'imposta e che il conferimento dei beni al trustee non comporta un effettivo trasferimento di ricchezza né un immediato arricchimento dei beneficiari.
La decisione
La sentenza ha ritenuto che il trust non sia un soggetto giuridico autonomo e non possa quindi essere intestatario di un atto impositivo. Nel trust autodichiarato, in cui il disponente conserva anche la funzione di trustee, la segregazione dei beni non determina un trasferimento sostanziale della proprietà né un arricchimento attuale dei beneficiari, che si realizzerà eventualmente solo alla morte del disponente-trustee. Di conseguenza, al momento dell'istituzione del trust e del conferimento dei beni, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. Il successivo trasferimento dei beni ai beneficiari costituirà invece il momento impositivo rilevante, con applicazione delle imposte in misura proporzionale.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro
L'atto di istituzione e conferimento nel trust autodichiarato, non producendo un trasferimento effettivo di ricchezza, è soggetto all'imposta di registro in misura fissa.
Disciplina delle imposte ipotecaria e catastale
Il conferimento di beni immobili nel trust autodichiarato comporta l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, in assenza di un trasferimento sostanziale a favore dei beneficiari.
Principi generali in materia di trust e soggettività tributaria
Il trust è uno strumento o rapporto giuridico privo di autonoma personalità giuridica; non può quindi essere considerato, per ciò solo, soggetto passivo d'imposta o destinatario di un atto impositivo.
Disciplina delle donazioni indirette
La fattispecie è riconducibile a una donazione indiretta, nella quale la segregazione patrimoniale è funzionale al successivo trasferimento dei beni ai beneficiari, momento in cui può sorgere l'obbligo di corrispondere le imposte in misura proporzionale.
Massime di principio
- Per stabilire il trattamento fiscale di un trust occorre verificare se l'atto produca un effettivo trasferimento di ricchezza oppure una mera segregazione patrimoniale.
- Nel trust autodichiarato, quando il disponente conserva anche il ruolo di trustee, il conferimento dei beni normalmente non realizza un arricchimento immediato dei beneficiari.
- In assenza di un trasferimento sostanziale e attuale, le imposte di registro, ipotecaria e catastale tendono ad applicarsi in misura fissa al momento dell'istituzione del trust.
- L'imposizione proporzionale può essere rinviata al momento in cui i beni vengono effettivamente attribuiti ai beneficiari, poiché è allora che si realizza l'arricchimento fiscalmente rilevante.
- Un trust privo di personalità giuridica autonoma non dovrebbe essere trattato come soggetto passivo d'imposta; occorre individuare il soggetto che, secondo la concreta struttura dell'operazione, realizza il presupposto impositivo.
- La qualificazione fiscale dipende dalla concreta operazione e dagli effetti prodotti, non soltanto dalla denominazione formale attribuita all'atto come 'trust'.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 ago 2017Sentenza del 09/08/2017 n. 349 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 9 ago 2017Sentenza del 09/08/2017 n. 354 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 9 ago 2017Sentenza del 09/08/2017 n. 357 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 9 ago 2017Sentenza del 09/08/2017 n. 359 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 9 ago 2017Sentenza del 09/08/2017 n. 1008 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 9 ago 2017Sentenza del 09/08/2017 n. 4966 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →