Cassazione Civile, Ordinanza n. 28850/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della contribuente contro il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso. Ha inoltre condannato la contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dalla cessione, da parte della contribuente, di una quota pari a 6/9 di un fabbricato ad uso abitativo. Dopo la cessione, la contribuente aveva versato l’imposta sostitutiva prevista per la rivalutazione del valore del bene, ritenendo di potersi avvalere della disciplina sull’agevolazione per evitare o ridurre eventuali plusvalenze tassabili. In seguito, però, aveva chiesto il rimborso di quanto pagato, sostenendo che il versamento fosse avvenuto sulla base di una errata interpretazione della normativa, così come risultante da una risoluzione dell’Agenzia riferita ai terreni edificabili e non agli immobili già edificati. L’Amministrazione aveva resistito, sostenendo che l’opzione per la rivalutazione avesse natura negoziale e fosse quindi irrevocabile e non modificabile unilateralmente. In appello la CTR aveva accolto la domanda della contribuente, valorizzando un precedente di legittimità e i principi di lealtà e collaborazione; l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi: il primo contro l’affermazione della rimborsabilità e della revocabilità dell’opzione, il secondo, subordinato, sulla fondatezza nel merito dell’istanza di rimborso, assumendo che dalla disciplina negoziale e dal rogito risultasse comunque una cessione di area edificabile e non di fabbricato, con plusvalenza imponibile.
Norme richiamate
art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018, conv. in L. n. 136 del 2018
ha giustificato la sospensione dei termini di impugnazione invocata dall’Agenzia, escludendo la tardività del ricorso per cassazione
art. 7 L. n. 448 del 2001
disciplina la rideterminazione del costo o valore di acquisto dei terreni/partecipazioni, la cui opzione è stata qualificata come manifestazione unilaterale di volontà
art. 2, comma 2, d.l. n. 282 del 2002
norma applicativa della rivalutazione, richiamata insieme alle modifiche successive, rispetto alla quale la Corte ha ribadito la natura non revocabile dell’opzione una volta perfezionata
art. 1, comma 91, L. n. 244 del 2007
richiamato come modifica della disciplina della rivalutazione, senza incidere sul principio della irretrattabilità dell’opzione dopo il perfezionamento
art. 4, comma 9-ter, d.l. n. 97 del 2008, conv. in L. n. 129 del 2008
richiamato come ulteriore modifica normativa della disciplina agevolativa
art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917 del 1986
norma sulla tassazione delle plusvalenze, evocata sia per la tesi dell’Ufficio sia per il ricostruito consolidamento dell’obbligazione tributaria derivante dall’opzione
artt. 1324 e 1334 c.c.
sono stati richiamati per applicare alla manifestazione di volontà unilaterale i principi di irretrattabilità della volontà negoziale portata a conoscenza della controparte
artt. 1362, 1363, 1367, 1369 c.c.
invocati nel secondo motivo per sostenere una diversa interpretazione del rogito e della reale natura della cessione, motivo poi assorbito
art. 13 d.lgs. n. 472 del 1997
richiamato solo per precisare che il contribuente inadempiente può eventualmente avvalersi del ravvedimento operoso
artt. 10 ss. d.P.R. n. 602 del 1973
richiamati in relazione all’iscrizione a ruolo delle rate dovute a seguito del perfezionamento della rivalutazione
art. 384 c.p.c.
ha consentito alla Corte, una volta accolto il ricorso e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito rigettando l’originario ricorso della contribuente
art. 375 c.p.c.
richiamato per il passaggio del fascicolo alla sezione ordinaria dopo l’ordinanza interlocutoria
Massime di principio
- L’opzione per la rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni o beni agevolati, quando la legge richiede per il suo perfezionamento perizia giurata e versamento dell’imposta sostitutiva, ha natura di manifestazione unilaterale di volontà e non di mera dichiarazione di scienza.
- Una volta perfezionata l’opzione con il pagamento dell’imposta sostitutiva, il contribuente non può revocarla né ottenere il rimborso delle somme versate per il solo fatto di avere successivamente mutato valutazione giuridica o aderito a un diverso orientamento interpretativo.
- L’errore che rileva ai fini dell’emendabilità della dichiarazione non coincide con il successivo ripensamento sulla convenienza o sulla corretta interpretazione della disciplina agevolativa; il mero errore di diritto non consente, di regola, di far cadere gli effetti già consolidati dell’opzione.
- In materia di agevolazioni fiscali con effetti di consolidamento dell’obbligazione tributaria, il pagamento dell’imposta sostitutiva completa la fattispecie e impedisce al contribuente di sottrarsi successivamente agli effetti dell’opzione, salvo espressa previsione normativa contraria.
- Quando il giudice di legittimità accoglie il ricorso e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., sostituendosi al giudice di merito nella definizione finale della controversia.
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