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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28624/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal G.I.P. per una sparatoria avvenuta a Valenzano il 9 ottobre 2022 nei pressi di un locale pubblico. Secondo la ricostruzione di merito, un uomo, dopo essere sceso da una Lancia Musa, aveva esploso più colpi di pistola contro un altro soggetto; il bersaglio era riuscito a fuggire, mentre un terzo soggetto, che seguiva in auto, era stato colpito per errore alla tempia e all'orecchio sinistro. La responsabilità dell'imputato era stata ritenuta sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e della moglie, delle riprese video che mostravano una Lancia Musa intestata al fratello dell'imputato e della presenza dell'imputato presso la caserma dei Carabinieri poco dopo i fatti, in stato di alterazione alcolica e con abbigliamento corrispondente a quello descritto dai testimoni. Il ricorso deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 192 e 530 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la ricognizione informale della persona offesa non avesse reale forza probatoria, che le dichiarazioni dei testimoni oculari fossero tra loro non pienamente coincidenti, che le immagini di videosorveglianza non fossero sufficienti a identificare l'autore e che mancassero accertamenti tecnici sui residui da sparo. Con il secondo motivo lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato svolgimento di una perizia balistica e alla qualificazione del fatto come tentato omicidio, sostenendo che non fosse stata ricostruita la posizione del vero obiettivo dell'azione e che, quindi, non si potesse affermare l'idoneità e univocità degli atti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Ha affermato che la motivazione delle sentenze di merito era logicamente coerente e basata su un compendio indiziario plurimo e convergente: dichiarazioni della persona offesa e del coniuge, riprese video, corrispondenza dell'auto e dell'abbigliamento, presenza successiva dell'imputato in caserma e ulteriori elementi di contesto. Ha inoltre ritenuto corretta la qualificazione della condotta come tentativo di omicidio, perché l'uso di una pistola, l'esplosione di più colpi ad altezza d'uomo e la direzione degli stessi verso la persona offesa integravano atti idonei e non equivoci, sorretti da animus necandi, a prescindere dal fatto che il colpo avesse attinto per errore un soggetto diverso. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato per affermare la configurabilità del tentativo quando la condotta sia idonea e diretta in modo non equivoco alla consumazione del delitto, anche se l'evento finale non si verifica per errore di esecuzione.

  • art. 575 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice dell'omicidio, quale delitto oggetto del tentativo contestato.

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato in relazione ai criteri di valutazione della prova indiziaria, che devono essere di gravità, precisione e concordanza e valutati nel loro complesso.

  • art. 530 c.p.p.

    richiamato quale parametro per sostenere l'insufficienza probatoria, ma la Corte ha ritenuto che il quadro indiziario fosse invece pienamente dimostrativo.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    richiamato come motivo di ricorso per violazione di legge processuale e sostanziale.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    richiamato come motivo di ricorso per vizio di motivazione.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    richiamato quale aggravante mafiosa applicata alla condotta per le modalità esecutive idonee a evocare la forza intimidatrice dell'agire mafioso.

  • art. 7 d.l. n. 152/1991

    richiamato come aggravante connessa al metodo o al fine di agevolazione mafiosa, applicata nel giudizio di merito.

  • artt. 2, 4 e 7 l. 895/1967

    richiamati in relazione ai delitti in materia di armi contestati e confermati in sentenza.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per la forma di redazione/riassunto dei motivi del ricorso.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    richiamato per disporre l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • La prova indiziaria va apprezzata in modo unitario e non per singoli frammenti: la critica difensiva che isoli un solo elemento senza confrontarsi con il complesso degli altri riscontri non è idonea a infirmare la motivazione.
  • La ricognizione informale della persona offesa, anche se espressa in termini di forte somiglianza e non di certezza assoluta, può essere valorizzata se inserita in un quadro convergente di ulteriori elementi oggettivi e dichiarativi.
  • Le divergences marginali tra più testimoni oculari non escludono l'attendibilità complessiva quando essi concordano sui tratti essenziali dell'evento e si integrano su aspetti secondari.
  • Il mancato espletamento di un accertamento tecnico o di una perizia non determina di per sé l'illegittimità della decisione quando il giudice di merito disponga di elementi probatori già sufficientemente univoci e decisivi.
  • Ai fini del tentativo di omicidio, l'idoneità e l'univocità degli atti vanno valutate ex ante: l'uso di un'arma da fuoco, i colpi esplosi ad altezza d'uomo e la direzione verso la vittima consentono di inferire l'animus necandi anche se il bersaglio effettivo non sia stato colpito e anche se la dinamica della fuga non sia stata ricostruita in ogni dettaglio.
  • La presenza di un errore di persona o di esecuzione nell'individuazione del soggetto attinto non esclude la configurabilità del tentativo di omicidio quando la condotta sia comunque oggettivamente diretta a sopprimere la persona designata.

Come è indicizzato

MaterieOmicidioResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeFuga e omissione di soccorso
RamiDelitti contro la personaReati contro la PAReati stradali
SottomaterieOmicidio volontario
IstitutiTentativoNesso di causalitàOnere della prova

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