Sentenza n. 592/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) n. 3770/2023, resa tra le parti, e per il conseguente annullamento: - del provvedimento Cat. E. 1.A , avente a oggetto “riorganizzazione dell''Ufficio Speciale P.S. presso la Regione Siciliana”, del 17-04-2023, consegnato alla ricorrente brevi manu, in pari data, con il quale il Dirigente del menzionato Ufficio, Primo Dirigente della Polizia di Stato Dott. -OMISSIS-, modificava, con effetto immediato, la riorganizzazione interna dell''Ufficio Speciale di P.S. presso la Regione Siciliana, revocando l''incarico, precedentemente conferito al Commissario Capo, Dott.ssa -OMISSIS-, di Coordinatore del Primo Settore Affari generali-Personale e Servizi; - nonché di qualsivoglia ulteriore atto, ancorché di data e oggetto ignoti, antecedente, conseguente, derivante o comunque connesso con quello impugnato e tra questi, segnatamente, se e in quanto occorrere possa, del provvedimento Cat. E. 1.A, avente a oggetto “riorganizzazione dell''Ufficio Speciale di P.S. presso la Regione Siciliana”, del 28-10-2022, a firma del Primo Dirigente della Polizia di Stato, Dott.ssa -OMISSIS- e del provvedimento Cat. E. 1.A, avente a oggetto “riorganizzazione dell''Ufficio Speciale di P.S. presso la Regione Siciliana”, del 16-01-2023, a firma del Primo Dirigente della Polizia di Stato, Dott. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza breve del TAR Sicilia n. 3770/2023, che aveva annullato nei limiti motivazionali il provvedimento di riorganizzazione interna dell'Ufficio Speciale di P.S. presso la Regione Siciliana e riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La dipendente aveva impugnato il provvedimento del 17 aprile 2023, nonché gli atti organizzativi presupposti e connessi, con cui l'Ufficio Speciale di P.S. presso la Regione Siciliana aveva rimodulato la distribuzione interna delle attribuzioni, revocando il precedente incarico di coordinamento del Primo Settore Affari generali, Personale e Servizi, pur confermandole la funzione di Vice Dirigente e assegnandole compiti in materia di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro e controlli interni. La ricorrente aveva dedotto violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, difetto di motivazione, violazione dell'art. 97 Cost., eccesso di potere, demansionamento e dequalificazione professionale, chiedendo anche il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il TAR aveva accolto le censure sostanziali, qualificando la progressiva sottrazione di funzioni come demansionamento, e aveva riconosciuto il danno patrimoniale parametrato alla media dello straordinario precedentemente svolto. Il Ministero ha appellato la sentenza sostenendo che si trattasse di una fisiologica riorganizzazione interna, rientrante nella discrezionalità organizzativa dirigenziale, senza assegnazione a mansioni inferiori o perdita della posizione professionale. Ha inoltre contestato il risarcimento, per assenza di illecito e di prova dello straordinario. L'appellata ha riproposto, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a., la censura relativa all'omessa comunicazione di avvio del procedimento.
La decisione
Il CGARS ha accolto integralmente l'appello e, riformando la sentenza del TAR, ha respinto il ricorso originario. Il provvedimento impugnato è stato qualificato come atto di organizzazione interna, non sanzionatorio e non incidente sul grado, sullo status o sull'inquadramento della dipendente. Il giudice ha ritenuto che la diversa distribuzione delle attribuzioni e la perdita di pregresse funzioni di coordinamento non integrino di per sé demansionamento, quando il dipendente resti assegnato a compiti coerenti con il grado, il ruolo e la posizione ordinamentale, senza mansioni inferiori, estranee o meramente apparenti, sostanziale inattività o emarginazione funzionale. Il sindacato giurisdizionale sulle scelte organizzative deve limitarsi alla verifica della non irragionevolezza e non arbitrarietà, della coerenza con la causa organizzativa e dell'assenza di sviamento; non può sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa sull'opportunità della struttura prescelta. Nel caso concreto, la conferma della funzione di Vice Dirigente è stata ritenuta effettiva e coerente con l'ordinamento gerarchico dell'Ufficio, anche se destinata a esplicarsi pienamente in caso di assenza o impedimento del dirigente. Non è stata provata una sostanziale inutilizzazione professionale né una finalità punitiva o ritorsiva: il deterioramento dei rapporti interni, la perdita di funzioni e l'assegnazione di compiti ad altri dipendenti non costituiscono, da soli, prova dello sviamento. È stata respinta anche la censura riproposta sull'omessa comunicazione di avvio del procedimento. L'atto riguardava la conformazione interna dell'Ufficio e non un procedimento sanzionatorio o individuale diretto ad accertare responsabilità; inoltre, l'interessata non aveva indicato quali specifici apporti partecipativi avrebbero potuto condurre a un diverso contenuto della riorganizzazione, non superando così la prova di resistenza. Venuto meno l'illegittimo demansionamento, è stato escluso anche il presupposto della domanda risarcitoria. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento consente all'amministrazione di conformare e modificare l'organizzazione degli uffici in relazione alle esigenze del servizio, purché la riorganizzazione non mortifichi il contenuto essenziale della professionalità del dipendente.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a una riorganizzazione interna non determina l'accoglimento della censura quando l'atto non abbia natura sanzionatoria o individuale e l'interessato non dimostri quali elementi partecipativi avrebbero potuto condurre a un diverso esito.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il giudice richiama la necessità della prova di resistenza: la censura partecipativa non è sufficiente in termini formali, dovendo essere indicati gli apporti conoscitivi o valutativi concretamente idonei a incidere sul contenuto del provvedimento.
art. 101, comma 2, c.p.a.
La parte appellata può riproporre in appello i motivi non esaminati dal giudice di primo grado; nel caso concreto è stata esaminata e respinta la censura sull'omessa comunicazione di avvio.
Massime di principio
- La perdita o la redistribuzione di pregresse funzioni di coordinamento o responsabilità non integra, di per sé, demansionamento del dipendente pubblico, se questi resta assegnato a compiti coerenti con il grado, la qualifica e la posizione ordinamentale rivestiti.
- La professionalità del dipendente pubblico non comprende il diritto alla cristallizzazione delle concrete modalità di impiego o alla conservazione di ogni incarico interno precedentemente attribuito; è tutelata la permanenza in un ambito funzionale compatibile con la posizione ordinamentale, senza assegnazione a mansioni inferiori, estranee, meramente apparenti o sostanziale inutilizzazione.
- Il sindacato giurisdizionale sugli atti di organizzazione interna è circoscritto alla verifica della non irragionevolezza e non arbitrarietà, della coerenza della scelta con la finalità organizzativa e dell'assenza di sviamento; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella amministrativa sull'opportunità della distribuzione delle competenze.
- Lo sviamento del potere organizzativo non può essere desunto dalla sola incidenza sfavorevole dell'atto sulla posizione del dipendente, dalla perdita di funzioni o dal conflitto con l'amministrazione, ma richiede elementi gravi, precisi e concordanti dai quali risulti il perseguimento di una finalità estranea all'interesse pubblico organizzativo.
- In un procedimento di riorganizzazione interna, la censura per omessa comunicazione di avvio non è decisiva se l'interessato non indica quali specifici elementi avrebbe introdotto nel procedimento e in che modo essi avrebbero potuto determinare un diverso assetto organizzativo.
- Esclusa l'illegittimità della riorganizzazione e quindi l'illecito demansionante, viene meno il presupposto per il risarcimento dei danni patrimoniali fondato sulla dedotta dequalificazione.
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