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Sentenza

Sentenza n. 14683/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della decisione n. 2/2023 del Collegio di Garanzia del Comitato Italiano Paralimpico, con conseguente domanda risarcitoria nei confronti della Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali - FISPES. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 1/3/2023: per l’annullamento - della decisione n. 2 del 20/12/2022 delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia relative al procedimento n. 2/2022, nonché del verbale delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del Comitato Italiano Paralimpico n. 2/2022 del 24/11/2022, recante il dispositivo di rigetto del ricorso proposto dalla ricorrente avverso la sentenza della Corte Federale di Appello FISPES n. 1ter/2022 del 14/9/2022; - di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi la delibera del Consiglio Federale FISPES n. 108 del 27/7/2021 e i provvedimenti resi nei procedimenti innanzi agli organi di giustizia sportiva; nonché per la condanna della Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali - FISPES al risarcimento per equivalente dei danni subiti dalla ricorrente per effetto dell'esecuzione degli atti impugnati.

Giustizia amministrativa202302554

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decisioni degli organi di giustizia sportiva, inclusa la decisione del Collegio di Garanzia del Comitato Italiano Paralimpico, e delibera del Consiglio Federale FISPES relativa alla revoca della convocazione alle Paralimpiadi di Tokyo 2020

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (federazione sportiva)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, convocata per la specialità del salto in lungo nella categoria non vedenti e successivamente esclusa dalla delegazione paralimpica, ha impugnato la decisione del Collegio di Garanzia del Comitato Italiano Paralimpico, la decisione delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia, il relativo verbale, la delibera del Consiglio Federale FISPES n. 108 del 27 luglio 2021 e gli ulteriori atti della giustizia sportiva, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Con il primo motivo aggiunto ha dedotto la violazione delle norme del Regolamento di Giustizia FISPES sul giusto processo, nonché degli artt. 394 c.p.c. e 2909 c.c., lamentando la mancata acquisizione d’ufficio del verbale del Consiglio Federale posto a fondamento della delibera. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 111 Cost. e dei principi del giusto processo, contestando l’indipendenza dei collegi giudicanti sportivi perché composti da membri nominati dal Presidente e dal Consiglio Federale FISPES. Con il terzo motivo ha denunciato eccesso di potere, sviamento, carenza di motivazione e violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la delibera non richiamasse il verbale della votazione consiliare. Con il quarto motivo ha dedotto motivazione apparente e sviamento, affermando che la revoca fosse fondata su presupposti non veri o non provati, tra cui il contrasto con la guida assegnata dalla Federazione. La FISPES ha eccepito la tardività del deposito del ricorso principale, l’assenza di motivi, il difetto di giurisdizione sulla censura di natura disciplinare e la tardività dei motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato irricevibile il ricorso principale perché la controversia rientra nel rito abbreviato ex art. 119 c.p.a., applicabile ai provvedimenti del CONI e delle federazioni sportive, con termine dimezzato di 15 giorni per il deposito del ricorso, decorrente dall’ultima notificazione. Poiché tutte le notifiche risultavano effettuate il 26 gennaio 2023 e il deposito era avvenuto il 14 febbraio 2023, il termine era stato superato. La domanda risarcitoria proposta congiuntamente non comportava l’applicazione del rito ordinario, dovendo trovare applicazione il rito speciale anche alla domanda risarcitoria consequenziale. I motivi aggiunti sono stati ritenuti tempestivi, poiché la notifica effettuata sabato 20 febbraio 2023 doveva essere prorogata al primo giorno non festivo ai sensi dell’art. 52, comma 3, c.p.a. Il TAR ha inoltre affermato la propria giurisdizione, ritenendo che la revoca della convocazione fosse stata adottata per ragioni tecniche e non disciplinari; esauriti i gradi della giustizia sportiva, la controversia rientrava nella giurisdizione esclusiva amministrativa ai sensi dell’art. 3, comma 1, della l. n. 280/2003. Nel merito, il primo motivo aggiunto è stato dichiarato improcedibile perché il verbale era già stato acquisito e valutato dagli organi di giustizia sportiva. Il secondo motivo è stato respinto: il Collegio di Garanzia del Comitato Italiano Paralimpico, ente distinto dalla FISPES, aveva confermato la legittimità della decisione conclusiva dei precedenti gradi di giustizia sportiva. Il terzo motivo è stato respinto perché il mancato richiamo espresso al verbale non dimostrava l’irritualità della deliberazione collegiale. Il quarto motivo è stato respinto perché la delibera risultava coerentemente e tecnicamente motivata e non evidenziava anomalie logico-giuridiche; inoltre, né l’atleta né la guida avevano esercitato il diritto di partecipazione al procedimento comunicato loro. Il ricorso principale è stato quindi dichiarato irricevibile; i motivi aggiunti sono stati in parte respinti e in parte dichiarati improcedibili. Le spese sono state compensate per la complessità e peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 119 c.p.a.

    Rito abbreviato comune a determinate materie

    Il rito abbreviato si applica ai provvedimenti del CONI e delle federazioni sportive; il termine per il deposito del ricorso è dimezzato a quindici giorni, mentre resta di sessanta giorni il termine per la notificazione.

  • art. 32, comma 1, c.p.a.

    Quando alla domanda di annullamento di provvedimenti soggetti ai riti speciali degli artt. 119 e 120 c.p.a. è proposta una domanda risarcitoria consequenziale, si applica il rito speciale.

  • art. 52, comma 3, c.p.a.

    La notificazione effettuata in giorno festivo è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo; il principio è stato applicato alla notifica dei motivi aggiunti.

  • art. 2, comma 1, lett. b), l. n. 280/2003

    La giustizia sportiva conserva le controversie riservate agli organi dell’ordinamento sportivo, tra cui quelle aventi natura disciplinare secondo quanto dedotto dalla resistente; nel caso concreto il TAR ha escluso tale natura.

  • art. 3, comma 1, l. n. 280/2003

    Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

    Le controversie sugli atti del CONI o delle federazioni sportive, non riservate alla giustizia sportiva e dopo l’esaurimento dei relativi gradi, appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

  • art. 111 Cost.

    È stato invocato dalla ricorrente a sostegno della censura relativa all’indipendenza e imparzialità degli organi di giustizia sportiva; la censura è stata respinta.

  • art. 2697 c.c.

    È stato richiamato dalla ricorrente in relazione all’onere di dimostrare l’irritualità della deliberazione consiliare; il TAR ha ritenuto non dimostrata tale irritualità.

Massime di principio

  • Per le controversie aventi a oggetto provvedimenti del CONI o delle federazioni sportive soggette al rito abbreviato ex art. 119 c.p.a., il termine per il deposito del ricorso è di quindici giorni dall’ultima notificazione, anche quando il ricorso cumula alla domanda di annullamento una domanda risarcitoria consequenziale.
  • La proposizione congiunta di una domanda risarcitoria consequenziale rispetto all’impugnazione di un atto soggetto al rito speciale non determina l’applicazione del rito ordinario, poiché il rito speciale si estende all’intero giudizio ai sensi dell’art. 32, comma 1, c.p.a.
  • La notifica di motivi aggiunti effettuata in un giorno festivo deve essere considerata tempestiva se eseguita entro il primo giorno successivo non festivo, in applicazione dell’art. 52, comma 3, c.p.a.
  • La revoca della convocazione di un atleta a una manifestazione sportiva, quando adottata per ragioni tecniche e non con finalità sanzionatoria, non rientra nella riserva di competenza della giustizia sportiva per le controversie disciplinari; esauriti i gradi della giustizia sportiva, la controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi della l. n. 280/2003.
  • La contestazione del mancato richiamo, in una delibera collegiale, al verbale della votazione non dimostra di per sé l’irritualità della deliberazione né ne comporta l’illegittimità, in assenza di elementi concreti che provino il vizio.
  • Il motivo relativo alla mancata acquisizione di un documento è improcedibile quando il documento sia stato successivamente acquisito e valutato nel procedimento o nei gradi di giustizia sportiva.

Come è indicizzato

MaterieGiustizia sportiva e giurisdizioneAffiliazione, tesseramento e ammissione ai campionatiRito appalti e sorte del contratto
RamiSportProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDecadenza e tardivitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazione

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