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Sentenza

Sentenza del 11/11/2016 n. 23051 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva impugnato un'iscrizione ipotecaria, sostenendo che le cartelle esattoriali presupposte non le fossero state notificate e che fosse mancato l'avviso previsto dall'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso per omessa notifica dell'avviso ex art. 50; la Commissione regionale aveva confermato l'esito favorevole alla contribuente, ritenendo però non provata la notifica delle cartelle. Il concessionario ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, da un lato, l'omessa pronuncia sul difetto parziale di giurisdizione e, dall'altro, l'erronea valutazione della documentazione prodotta, costituita dagli estratti di ruolo e dagli avvisi di ricevimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che gli estratti di ruolo siano idonei a dimostrare natura, entità e riferibilità dei crediti e che gli avvisi di ricevimento costituiscano prova primaria del perfezionamento delle notifiche eseguite a mezzo posta. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Il primo motivo, relativo al difetto parziale di giurisdizione, è stato dichiarato assorbito e non deciso nel merito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50

    La controversia riguardava anche la necessità dell'avviso previsto dalla norma prima di procedere agli atti esecutivi o cautelari, ma la Corte di cassazione non ha deciso definitivamente tale questione, avendo accolto il secondo motivo.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte

    Per le notifiche delle cartelle eseguite a mezzo posta, l'avviso di ricevimento costituisce il documento principale per provare il perfezionamento della notificazione e la relativa data; non sono normalmente sufficienti documenti equipollenti.

  • Art. 372 c.p.c.

    Disciplina il deposito in cassazione di documenti rilevanti ai fini dell'ammissibilità del ricorso o della decisione, secondo le modalità processuali applicabili.

  • Cass. n. 11794 del 2016

    L'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alle pretese creditorie azionate verso il debitore e contiene gli elementi essenziali per identificare il debitore, la causa e l'ammontare della pretesa.

    L'estratto di ruolo può provare l'entità e la natura del credito portato dalla cartella e può essere utilizzato anche per verificare la giurisdizione del giudice adito.

  • Cass. n. 23213 del 2014

    La prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data deve essere assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento.

    Quando il destinatario dimostra di conoscere l'atto, può operare il principio del raggiungimento dello scopo, con spostamento dell'onere della prova sulla parte che contesta la data di ricezione o la tempestività della pretesa.

Massime di principio

  • In una controversia sulla validità di un'iscrizione ipotecaria, la prova della previa notifica delle cartelle è centrale: l'ente della riscossione deve produrre documentazione concreta e verificabile, in particolare gli avvisi di ricevimento quando la notifica è avvenuta per posta.
  • L'estratto di ruolo non è un documento irrilevante: se contiene gli elementi identificativi del debitore e del credito, può dimostrare natura ed entità della pretesa e contribuire anche alla verifica della giurisdizione.
  • La generica contestazione della mancata notifica può non essere sufficiente a neutralizzare una produzione documentale specifica; occorre contestare puntualmente autenticità, riferibilità, contenuto o regolarità degli avvisi di ricevimento.
  • La cassazione con rinvio non determina necessariamente la vittoria definitiva del concessionario: significa che la decisione precedente è stata annullata e che il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia alla luce dei principi indicati.
  • Se sono coinvolti crediti di natura diversa, la giurisdizione può essere ripartita tra giudice tributario e giudice ordinario; tuttavia, la questione può restare assorbita se la cassazione accoglie un motivo logicamente prioritario.

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