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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5035/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la declaratoria di illegittimità, nullità, invalidità e inutilizzabilità degli atti eseguiti in esecuzione della rogatoria svizzera. Ha dedotto: a) violazione del diritto di difesa (art.65 c.p.p.) per non essere stato portato a conoscenza del procedimento pendente in Svizzera, dell'autorità procedente, dell'avvio del procedimento, del contenuto dell'incriminazione e delle fonti di prova; b) lesione del diritto di difesa per il richiamo, nell'invito a comparire, all'art.650 c.p. con avvertimento di possibile accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione; c) inammissibilità della richiesta di prova ex art.724, comma 7, lett. b), c.p.p., perché il fatto non sarebbe previsto come reato dalla legge italiana.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato respinto come infondato. La Corte ha ritenuto che le doglianze ripropongono questioni già valutate dalla Corte d'appello senza confrontarsi con le sue ragioni. Ha richiamato il principio che contro l'ordinanza di exequatur della rogatoria non è consentito alcun mezzo di gravame specifico e che l'incidente di esecuzione (art.666 c.p.p.) è limitato alle modalità attuative della rogatoria e al controllo dei requisiti formali e sostanziali che rendono eseguibile il provvedimento, non potendo essere usato per contestare il merito della rogatoria o questioni già decise. La Corte ha inoltre accertato che l'interrogatorio si è svolto nel rispetto delle garanzie difensive (con presenza del difensore) e che, secondo l'accordo di assistenza giudiziaria Italia-Svizzera, non è necessario che il fatto oggetto della rogatoria abbia rilevanza penale secondo la legge italiana. Per questi motivi le censure sull'avviso a comparire e sulla mancanza di informazioni sono state ritenute inammissibili o inconferenti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art.65 cod. proc. pen.

    Richiamato come presidio del diritto di difesa; il giudice ha valutato che le garanzie difensive sono state rispettate durante l'esecuzione della rogatoria, quindi la presunta violazione non consente rilievi idonei nell'incidente di esecuzione.

  • art.650 cod. pen.

    Il riferimento normativo nell'invito a comparire (avvertimento su possibile accompagnamento coattivo) è stato ritenuto non idoneo a rendere invalido l'atto quando l'interrogatorio si sia svolto con tutte le garanzie difensive.

  • art.724 cod. proc. pen.

    Citato in relazione all'ammissione di prove richieste dall'autorità estera; la Corte ha osservato che, in base all'accordo di assistenza giudiziaria con la Svizzera, non è necessario che il fatto abbia rilevanza penale secondo la legge italiana, quindi la richiesta di prove non è automaticamente inammissibile per mancanza di corrispondente fattispecie penale italiana.

  • art.725 cod. proc. pen.

    Stabilisce che gli atti compiuti in esecuzione della rogatoria devono rispettare le forme stabilite dal codice di rito; la Corte d'appello ha verificato il rispetto delle garanzie e la supremazia di tale controllo sull'incidente di esecuzione.

  • art.568 cod. proc. pen.

    Ricordato per il principio di tassatività delle impugnazioni: la legge individua i provvedimenti impugnabili e l'ordinanza di exequatur della rogatoria non rientra tra quelli impugnabili mediante i mezzi ordinari, il che limita i rimedi disponibili.

  • art.666 cod. proc. pen.

    Individua l'incidente di esecuzione quale rimedio idoneo per contestare atti eseguiti nell'esecuzione di provvedimenti; la Corte ha precisato che l'incidente va usato solo per questioni concernenti le modalità attuative della rogatoria e non per rimettere in discussione il merito dell'ordinanza di exequatur.

  • art.616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

  • art.606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. b) e lett. e)

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione usati dal ricorrente (inosservanza di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto i motivi infondati e non confrontati con la decisione impugnata.

  • art.173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite alla riproduzione dei motivi nel ricorso per cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti dalla disposizione.

  • Accordo di assistenza giudiziaria tra Italia e Svizzera

    La Corte ha richiamato l'accordo per affermare che nella cooperazione giudiziaria internazionale non è necessario che il fatto oggetto della rogatoria abbia rilevanza penale secondo la legge italiana, giustificando così l'esecuzione della rogatoria anche per atti non equivalenti a reato in Italia.

Massime di principio

  • L'incidente di esecuzione (art.666 c.p.p.) contro atti eseguiti in esecuzione di una rogatoria è limitato al controllo delle modalità esecutive e dei requisiti formali e sostanziali dell'atto esecutivo; non è idoneo a rimettere in discussione il merito dell'ordinanza di exequatur.
  • Non esiste un rimedio specifico ordinario per impugnare l'ordinanza di exequatur della rogatoria; la regola di tassatività delle impugnazioni (art.568 c.p.p.) restringe i mezzi disponibili.
  • Questioni sostanziali relative al procedimento estero (es. mancanza di notifica o contenuto dell'incriminazione davanti all'autorità straniera) devono essere dedotte nella sede naturale del procedimento rogante e non possono essere surrettiziamente riproposte tramite incidente di esecuzione in Italia.
  • Se l'esecuzione della rogatoria e l'interrogatorio si svolgono nel rispetto delle garanzie difensive (presenza del difensore, informazione sull'oggetto), le contestazioni formali sull'avviso a comparire o su richiamate sanzioni coattive perdono efficacia ai fini dell'annullamento degli atti.
  • Gli accordi internazionali di assistenza giudiziaria possono prevedere che si esegua una rogatoria anche se il fatto non integri reato secondo la legge italiana; ciò limita la possibilità di contestare l'esecuzione con argomenti basati esclusivamente sulla non corrispondenza di fattispecie penali.

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