Cassazione Civile, Ordinanza n. 30905/2022 del 19/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da un ente previdenziale forense per il pagamento di euro 34.532,58, relativo al riversamento solo parziale degli importi dovuti dagli iscritti per gli anni 1998 (suppletivo) e 1999 (ordinario), rimasto senza esito per asserita omissione di attività di recupero. Il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo; la Corte d'appello di Roma, invece, aveva accolto l'appello dell'allora concessionario della riscossione. L'ente previdenziale ricorre per cassazione con cinque motivi: 1) violazione della disciplina dell'annullamento/discarico automatico ex art. 1, commi 527-529, l. 228/2012 e del d.lgs. 504/1994, sostenendo che tale disciplina si applicherebbe solo a entrate erariali o di enti pubblici finanziati dallo Stato, non a casse privatizzate; 2) questione di legittimità costituzionale della medesima disciplina per asserita espropriazione senza indennizzo e violazione degli artt. 3, 38, 41, 42 e 117 Cost., oltre a CEDU e Protocollo addizionale; 3) violazione degli artt. 107 e 108 TFUE, sostenendo che il discarico automatico integrerebbe un aiuto di Stato in favore dell'agente della riscossione; 4) violazione della disciplina sul discarico e sulle comunicazioni/ rendicontazioni, deducendo la decadenza dell'esattore dal diritto al discarico per mancata attivazione delle procedure e mancati adempimenti informativi; 5) ulteriore censura sulla distinzione tra crediti sotto e sopra i 2.000 euro, assumendo che per i primi l'annullamento automatico avrebbe effetti estintivi del credito e comporterebbe un'espropriazione senza indennizzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c. e ha confermato la decisione della Corte d'appello. Ha ritenuto che le censure ripropongano questioni già risolte dalla giurisprudenza di legittimità: la disciplina del discarico automatico si applica anche ai crediti della Cassa forense, perché il legislatore può regolare la riscossione a mezzo ruolo anche per un ente privatizzato che svolge funzione pubblica; l'annullamento del ruolo non estingue il credito sottostante, ma elimina solo il titolo esecutivo costituito dal ruolo, lasciando salva la possibilità di azionare il credito con strumenti ordinari; la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata; è infondata anche la tesi dell'aiuto di Stato; non sussiste una censurabile decadenza dal diritto al discarico per i profili dedotti. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, commi 527-529, L. 24 dicembre 2012, n. 228
disciplina l'annullamento/discarico automatico dei ruoli; non è limitata ai soli crediti erariali, ma opera anche per crediti di enti previdenziali che utilizzano la riscossione a mezzo ruolo; comporta il venir meno del titolo esecutivo e non l'estinzione del credito sottostante.
art. 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 1994, n. 504
richiamati dalla ricorrente per sostenere l'inapplicabilità della disciplina ai crediti di soggetti privati, tesi disattesa dalla Corte.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360-bis c.p.c.
utilizzato come base dell'inammissibilità del ricorso, poiché le censure non si confrontano con principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 3 Cost.
la Corte esclude la violazione del principio di uguaglianza, ritenendo ragionevole la disciplina in ragione dell'anzianità dei ruoli e dell'antieconomicità della riscossione.
art. 38 Cost.
la censura è respinta perché il discarico automatico non espropria il credito né incide illegittimamente sulla funzione previdenziale.
art. 41 Cost.
la Corte non ravvisa incidenza costituzionalmente illegittima sulla libertà di iniziativa economica.
art. 42 Cost.
esclusa la configurabilità di un'espropriazione dei crediti senza indennizzo, perché il credito non è estinto ma solo sottratto alla riscossione mediante ruolo.
art. 117 Cost.
le censure riferite alla CEDU sono respinte; la disciplina non lede il quadro convenzionale né il legittimo affidamento processuale.
art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla CEDU
non vi è prelievo forzoso incompatibile con la tutela del patrimonio, perché il discarico incide sul titolo esecutivo e non sul diritto di credito.
art. 6 CEDU
non sussiste violazione del principio di parità delle armi o di affidamento processuale, trattandosi di evoluzione normativa prevedibile del sistema di riscossione.
art. 107 TFUE
la misura non integra aiuto di Stato poiché non è dimostrato un vantaggio economico selettivo ottenuto in condizioni di mercato anomale.
art. 108 TFUE
richiamato in connessione alla censura sugli aiuti di Stato, disattesa dalla Corte.
art. 267, par. 3, TFUE
non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, poiché la questione eurounitaria non è decisiva nei termini prospettati.
art. 19, comma 1, lett. b), d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
richiamato dalla ricorrente per sostenere la decadenza dal diritto al discarico; la Corte esclude che le censure colpiscano la ratio decidendi.
art. 59, comma 4-ter, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
richiamato per la disciplina delle comunicazioni e del discarico; non fonda, nel caso concreto, la decadenza dedotta.
artt. 35, 39, 74 e ss., 82, d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
normativa invocata sulla riscossione e sugli obblighi dell'esattore; la Corte afferma che, per i ruoli considerati, non era configurabile la perdita del diritto al discarico per i profili dedotti.
art. 1, commi 1 e 2, d.m. 15 giugno 2015
richiamato per la distinzione tra crediti inferiori e superiori a 2.000 euro; la Corte esclude che tale distinzione determini l'estinzione del credito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- La disciplina del discarico o annullamento automatico dei ruoli riguarda il titolo esecutivo costituito dal ruolo e non estingue, di regola, il diritto di credito sottostante, che resta azionabile con gli ordinari strumenti di tutela.
- Un ente previdenziale privatizzato che svolga una funzione pubblica e sia autorizzato a riscuotere mediante ruolo può essere assoggettato alle regole legislative sulla gestione e sul limite della riscossione, anche per crediti risalenti e di difficile esazione.
- La misura di razionalizzazione dei ruoli inesigibili non integra di per sé un'espropriazione senza indennizzo né un aiuto di Stato: occorre dimostrare, rispettivamente, la reale ablazione del diritto o un vantaggio economico selettivo non ottenibile in condizioni normali di mercato.
- Per dedurre la decadenza dell'agente della riscossione dal diritto al discarico non è sufficiente invocare genericamente omissioni informative o di recupero, ma occorre confrontarsi con la disciplina concreta applicabile ai ruoli e con l'effettiva esistenza degli obblighi e delle sanzioni invocate.
- In sede di ricorso per cassazione, le censure sono inammissibili quando non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata o ripropongono questioni già risolte da un consolidato orientamento di legittimità.
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