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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18671/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Un avvocato aveva agito davanti al Tribunale per ottenere dalla propria cliente il pagamento di compensi professionali maturati per l'attività svolta in un giudizio civile. Il Tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda, liquidando un importo inferiore a quello richiesto ma comunque superiore al minimo risultante dall'applicazione delle tariffe professionali richiamate. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2233 c.c. per avere il Tribunale liquidato il compenso in misura inferiore al minimo, specie per la fase istruttoria; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per aver computato come acconti somme che la società non avrebbe mai versato; 3) violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 per avere il giudice di merito ridotto indebitamente il compenso per la fase istruttoria; 4) nuovamente violazione dell'art. 2233 c.c. per avere liquidato il compenso sotto il minimo tariffario. La società intimata non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condiviso la proposta del relatore osservando che il Tribunale aveva individuato il valore della controversia e liquidato complessivamente euro 8.165 per tutte le fasi professionali, importo comunque superiore a quello risultante dall'applicazione dei minimi tariffari richiamati dal ricorrente, anche tenendo conto delle massime decurtazioni previste dal D.M. n. 55 del 2014. Perciò non vi era un pregiudizio concreto impugnabile, poiché l'eventuale diversa ripartizione tra le singole fasi non incideva sul totale liquidato, che restava sopra il minimo. La Corte ha anche rilevato che il Tribunale aveva valorizzato, per la fase istruttoria, la presentazione di una sola memoria e, per la fase decisoria, la sostituzione del difensore dopo la precisazione delle conclusioni. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva della resistente; disposto inoltre l'onere dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 2233 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che il compenso professionale non potesse essere liquidato sotto il minimo tariffario; la Corte ha però escluso un concreto pregiudizio perché la liquidazione complessiva era superiore al minimo applicabile

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per contestare l'avvenuto computo di acconti non versati; la censura è stata ritenuta inammissibile insieme alle altre

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per censurare la motivazione e la liquidazione del compenso; doglianza dichiarata inammissibile

  • art. 4 del D.M. n. 55 del 2014

    utilizzato per il confronto con i valori tariffari e le massime decurtazioni; la Corte ha ritenuto che, anche applicando tali decurtazioni, il totale liquidato restasse sopra il minimo

  • D.M. n. 55 del 2014

    parametro per la liquidazione dei compensi professionali, con riferimento alle fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione

  • D.M. n. 37 del 2018

    richiamato nel testo come successivo intervento normativo rispetto al D.M. n. 55 del 2014, in relazione all'inderogabilità dei minimi indicati

  • art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011

    norma processuale in base alla quale era stata resa l'ordinanza del Tribunale sul compenso professionale

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta del relatore di definizione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro la liquidazione dei compensi professionali, la censura è inammissibile se il ricorrente non dimostra un concreto pregiudizio derivante dalla decisione impugnata, cioè se l'importo complessivo riconosciuto dal giudice di merito resta comunque superiore ai minimi tariffari applicabili.
  • Ai fini della liquidazione del compenso professionale, ciò che rileva in via decisiva è anche il totale finale liquidato, non solo la ripartizione interna tra le singole fasi dell'attività, quando la somma complessiva non scenda sotto il minimo di tariffa.
  • Le doglianze che contestano la quantificazione del compenso devono misurarsi con il parametro normativo tariffario e indicare in modo specifico quale pregiudizio economico attuale discenda dall'errore denunciato; in difetto, la censura difetta di interesse concreto.
  • La determinazione del compenso per fase può essere modulata dal giudice di merito in relazione all'effettiva attività svolta, purché il risultato complessivo resti coerente con i criteri normativi di liquidazione.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteMandato
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

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