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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04515/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dal fatto che una porzione di seminterrato appartenente a un immobile era stata indebitamente incorporata nel fabbricato confinante mediante la costruzione di un muro divisorio. La società poi divenuta ricorrente era stata convenuta in giudizio dalla società finanziaria proprietaria dell'immobile, la quale chiedeva l'accertamento della proprietà della porzione occupata, la riconsegna del bene, il ripristino dello stato dei luoghi e un'indennità per l'occupazione indebita. In primo grado le domande erano state accolte; la Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione della società convenuta, ritenendo che la proprietà e il possesso delle rispettive porzioni immobiliari fossero pacifici e che la responsabilità per la situazione di occupazione illegittima potesse fondarsi sull'art. 2051 c.c., essendo rimasta non provata la dedotta iniziativa del precedente locatario. In cassazione la società ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 948 c.c., sostenendo che non fosse stato accertato che essa fosse possessore della porzione al momento della lite e che la domanda di rivendicazione dovesse essere respinta; 2) violazione degli artt. 1362 ss. c.c., censurando l'interpretazione della propria comparsa di risposta, dalla quale la Corte d'appello aveva desunto un consenso al rilascio e al ripristino; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che l'onere probatorio fosse stato illegittimamente spostato su di essa invece che sull'attrice; 4) violazione dell'art. 2051 c.c., contestando l'applicazione della responsabilità da custodia, perché il danno sarebbe dipeso dall'attività del precedente locatario e non dalla cosa in custodia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte territoriale aveva correttamente considerato pacifiche la proprietà e il possesso delle rispettive porzioni immobiliari e non aveva fondato la decisione sull'identificazione dell'autore materiale dell'accorpamento, ma sulla responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, affermando che per interpretare gli atti processuali non si applicano i canoni ermeneutici contrattuali degli artt. 1362 ss. c.c., poiché gli atti processuali hanno una funzione e uno scopo propri regolati dalle norme processuali; inoltre ha osservato che la lettura della comparsa di risposta operata dal giudice di merito era comunque corretta. Ha rigettato il terzo motivo rilevando che l'onere della prova era stato distribuito correttamente, poiché gli attori avevano provato proprietà e possesso, mentre la ricorrente non aveva dimostrato di non essere nel possesso della porzione contestata; il richiamo alla prova contraria non integra inversione dell'onere ex art. 2697 c.c. Ha rigettato il quarto motivo osservando che la censura mirava in realtà a ottenere un riesame del fatto, precluso in cassazione, e che l'allegazione circa la responsabilità del precedente locatario era rimasta indimostrata. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese di lite, al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 948 c.c.

    Nell'azione di rivendicazione il giudice ha correttamente considerato la pacifica titolarità e il possesso delle rispettive porzioni immobiliari; la decisione non richiede l'accertamento dell'autore materiale dell'occupazione se la tutela viene fondata anche sulla responsabilità da custodia.

  • art. 2051 c.c.

    Il proprietario conserva la custodia delle strutture murarie e risponde dei danni derivanti dalla cosa salvo prova del caso fortuito; la deduzione che il fatto sia dipeso da un terzo deve essere dimostrata e, se non provata, la responsabilità permane.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    I canoni di ermeneutica contrattuale non si applicano all'interpretazione degli atti processuali, che va condotta secondo la loro funzione e il loro scopo processuale.

  • art. 156 c.p.c.

    L'atto processuale va valutato in relazione allo scopo che la legge gli attribuisce e ai requisiti di forma-contenuto previsti per conseguirlo.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte richiama la possibilità di censurare in cassazione la violazione delle norme processuali che governano l'interpretazione della domanda o delle difese, nei limiti del vizio dedotto.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova resta a carico di chi allega il diritto azionato; il riferimento del giudice alla facoltà di prova contraria non comporta un'inversione del riparto probatorio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La proposta del consigliere delegato nel procedimento accelerato non determina incompatibilità del presidente o del consigliere che l'ha formulata nel collegio che decide.

  • art. 51 c.p.c.

    La formulazione della proposta di definizione non integra causa di incompatibilità del magistrato a far parte del collegio.

  • art. 52 c.p.c.

    La medesima proposta non determina una situazione di astensione o ricusazione per incompatibilità.

  • art. 93 c.p.c.

    La Corte condanna la ricorrente al pagamento delle spese anche in favore del difensore della parte vittoriosa, secondo il meccanismo previsto dalla norma.

  • art. 96 c.p.c.

    Sono state liquidate somme a titolo di responsabilità aggravata in favore della controparte e della cassa delle ammende.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza nel ricorso.

  • art. 1-bis d.P.R. 115/2002

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto se previsto.

Massime di principio

  • Nell'azione di rivendicazione o comunque nelle controversie sulla disponibilità di una porzione immobiliare, la parte attrice deve provare il proprio diritto e il possesso rilevante, mentre la controparte non può limitarsi a contestazioni generiche ma deve dimostrare gli elementi idonei a vincere la pretesa.
  • L'interpretazione degli atti processuali non segue i canoni dell'interpretazione contrattuale: ciò che rileva è la funzione processuale dell'atto, il suo contenuto complessivo e la sua idoneità a realizzare lo scopo previsto dalla legge.
  • Il richiamo del giudice alla possibilità per una parte di fornire prova contraria non comporta automaticamente una inversione dell'onere della prova, che resta regolato dall'art. 2697 c.c.
  • La responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. può gravare sul proprietario per i danni connessi alle strutture dell'immobile, salvo prova del caso fortuito; l'allegazione che il fatto sia stato causato da un terzo deve essere provata e non può restare meramente assertiva.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto accertato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

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