Sentenza n. 3975/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, sede di Roma, sez. I bis, 10 ottobre 2016 n.10123, che ha respinto il ricorso n. 17077/2000 R.G. proposto per la condanna delle amministrazioni intimate al pagamento delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità –RIA disciplinata dall’art. 9 commi 4 e 5 del d.P.R. 17 gennaio 1990 n. 44, maturate nel corso degli anni 1991, 1992, 1993 per effetto dell’acquisizione della prescritta esperienza professionale, quinquennale, decennale e ventennale maturata nel corso degli anni 1991, 1992 e 1993, oltre accessori di legge;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. I bis, che aveva respinto la domanda di riconoscimento delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità (RIA) maturate nel periodo 1991-1993
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti, dipendenti del Ministero della difesa, chiedevano il riconoscimento delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità previste dall’art. 9, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 44/1990, in relazione all’anzianità quinquennale, decennale e ventennale maturata oltre il 31 dicembre 1990 e nel periodo di proroga della disciplina fino al 31 dicembre 1993. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo applicabile l’art. 51, comma 3, della legge n. 388/2000, qualificato come norma di interpretazione autentica e diretto a limitare il computo delle anzianità utili al 31 dicembre 1990. Nel corso del giudizio d’appello, la Corte costituzionale, con sentenza n. 4/2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, della legge n. 388/2000. A seguito della riassunzione del giudizio, è stata disposta una verificazione per accertare, in concreto, la spettanza delle maggiorazioni richieste e sono state definite le posizioni attive dei singoli appellanti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR. La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, della legge n. 388/2000 ha eliminato la norma che impediva il riconoscimento delle maggiorazioni RIA maturate oltre il 31 dicembre 1990. Venuto meno tale ostacolo, il Collegio ha ritenuto applicabile l’orientamento giurisprudenziale favorevole al personale dipendente, secondo cui la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina del d.P.R. n. 44/1990 consentiva di maturare l’anzianità utile anche oltre il 31 dicembre 1990, fermo il blocco degli automatismi stipendiali previsto dall’art. 7, comma 3, del d.l. n. 384/1992. Il diritto alle maggiorazioni è stato quindi riconosciuto agli appellanti, nei limiti del loro interesse e sulla base degli esiti della verificazione, integralmente condivisi dal Collegio. Le spese del doppio grado sono state compensate; le spese di verificazione, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori per ciascuno dei due verificatori, sono state poste a carico delle amministrazioni appellate.
Norme richiamate
art. 9, commi 4 e 5, d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44
La disposizione prevede le maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità collegate alla maturazione di specifiche anzianità di servizio.
art. 7, comma 1, d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438
La proroga dell’efficacia della disciplina del d.P.R. n. 44/1990 ha consentito di maturare l’anzianità utile alle maggiorazioni RIA oltre il 31 dicembre 1990.
art. 7, comma 3, d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438
Il blocco degli automatismi stipendiali limita temporalmente la maturazione utile del beneficio, secondo la ricostruzione richiamata dal Consiglio di Stato.
art. 51, comma 3, legge 23 dicembre 2000, n. 388
«L’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità.»
La norma, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 4/2024, non può più impedire il riconoscimento delle maggiorazioni RIA maturate oltre il 31 dicembre 1990.
art. 79, comma 1, c.p.a.
È stato richiamato quale base per la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale su una questione sovrapponibile.
Massime di principio
- La proroga dell’efficacia della disciplina economica prevista dal d.P.R. n. 44/1990, disposta dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 384/1992, consente di maturare l’anzianità utile alle maggiorazioni della RIA anche oltre il 31 dicembre 1990, nei limiti temporali derivanti dal blocco degli automatismi stipendiali previsto dal comma 3 dello stesso articolo.
- La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma sopravvenuta che impediva il riconoscimento di un beneficio economico determina il venir meno dell’ostacolo normativo e impone al giudice amministrativo di riesaminare la pretesa alla luce della disciplina applicabile anteriormente alla norma espunta.
- Quando la spettanza di un beneficio economico dipende dalla maturazione individuale di anzianità di servizio, il riconoscimento giudiziale può essere disposto sulla base degli esiti di una verificazione volta a ricostruire analiticamente le posizioni dei singoli interessati.
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