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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20866/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputati)

La controversia

Le interessate erano state condannate in primo grado dal Tribunale e la condanna era stata confermata in appello; la sentenza era divenuta irrevocabile. Il difensore ha chiesto, in via principale, la rescissione del giudicato e, in subordine, la restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione, deducendo che entrambe erano state giudicate in assenza senza avere effettiva conoscenza del processo e senza avere eletto o dichiarato domicilio. La Corte d'appello aveva rigettato la rescissione e trasmesso gli atti alla Cassazione ritenendo applicabile la disciplina della riforma Cartabia sulla base del momento in cui le condannate avevano avuto notizia della condanna; il ricorso verteva dunque sull'errore nel regime intertemporale applicabile e sulla competenza a decidere sulla richiesta.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto erroneo il presupposto interpretativo seguito dalla Corte d'appello di Torino. Ha affermato che, poiché le imputate erano state dichiarate assenti già nel 2019, trova applicazione la disciplina previgente prevista dall'art. 89, comma 1, d.lgs. 150/2022, che conserva per i processi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma le regole anteriori in materia di assenza, incluse quelle sulla rescissione del giudicato. Ha quindi stabilito che la Corte d'appello è competente a decidere sulle istanze proposte e deve verificare in concreto se vi sia stata effettiva conoscenza del processo, senza automatismi o presunzioni. Per questo ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Torino.

Norme richiamate

  • art. 629-bis c.p.p.

    Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

    Nella formulazione previgente, il rimedio spetta al condannato processato in assenza per l'intero processo che dimostri l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo; la domanda va proposta alla Corte d'appello competente.

  • art. 175, comma 2.1, c.p.p.

    La restituzione nel termine per proporre impugnazione, nella disciplina vigente, opera in un ambito distinto dalla rescissione del giudicato e richiede la prova della mancata effettiva conoscenza del processo e dell'assenza di colpa nella mancata impugnazione.

  • art. 420-bis c.p.p.

    È richiamato come parametro per distinguere i presupposti del processo in assenza e dell'eventuale rimedio rescissorio/restitutivo.

  • art. 89, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto [30 dicembre 2022], è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato.

    La riforma Cartabia contiene una disciplina intertemporale espressa: nei processi in cui l'assenza sia stata già dichiarata prima dell'entrata in vigore del decreto, continua ad applicarsi la disciplina previgente.

  • art. 583, comma 3, c.p.p.

    È richiamato quale forma della procura speciale autenticata per la proposizione della richiesta.

Massime di principio

  • Quando il processo in assenza è stato dichiarato prima dell'entrata in vigore della riforma, il regime applicabile ai rimedi contro la condanna in absentia è quello previgente, per effetto della disciplina intertemporale espressa del d.lgs. 150/2022.
  • La rescissione del giudicato e la restituzione nel termine per impugnare hanno ambiti applicativi, oggetti probatori ed effetti diversi: non sono rimedi fungibili e non possono essere confusi.
  • In presenza di una richiesta di rescissione del giudicato proposta da un condannato giudicato in assenza, il giudice competente deve accertare in concreto l'effettiva conoscenza del processo, senza ricorrere ad automatismi probatori o a presunzioni di conoscenza.
  • Il processo celebrato in assenza è legittimo solo se la conoscenza effettiva del procedimento, dell'accusa e del giorno e luogo dell'udienza risulti concretamente assicurata; la mera conoscenza dell'accusa in atti preliminari non è sufficiente.
  • Se il giudice di merito applica un regime intertemporale errato e sottrae al giudice competente la decisione sull'istanza, la Corte di cassazione dispone la trasmissione degli atti al giudice naturale della richiesta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processualePrescrizione del reato

Testo integrale

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