Sentenza del 11/12/2020 n. 28252 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva accolto l'appello della contribuente avverso l'avviso di accertamento ICI 2008-2010. L'ente sosteneva che la detrazione per "abitazione principale" non spettava perché il marito della contribuente aveva residenza anagrafica e dimora in distinto Comune, fatto che escludeva la sussistenza della dimora abituale dell'intero nucleo familiare nell'immobile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i primi tre motivi e assorbendo il quarto. Ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito senza nuovi accertamenti, ha rigettato il ricorso originario della contribuente. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la detrazione per abitazione principale richiede che l'immobile costituisca la dimora abituale non solo del proprietario ma anche dei familiari; la residenza anagrafica costituisce una presunzione relativa dal 2007 ma può essere superata con prova contraria. Nel caso concreto è risultato che il marito risiedeva e dimorava in altro Comune senza che emergessero separazione legale o di fatto giustificative, per cui il beneficio non spettava. Le spese dei giudizi di merito sono compensate; le spese del giudizio di cassazione sono a carico della controricorrente e liquidate in Euro 1.400,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15% e accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 8, comma 2
per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente
La Corte interpreta la norma nel senso che la detrazione richiede la dimora abituale dell'intero nucleo familiare; non è sufficiente la sola dimora del contribuente. La residenza anagrafica non è elemento decisivo di per sé, salvo la presunzione introdotta successivamente.
Legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 173
intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica
Introduce, con efficacia dall'anno d'imposta 2007, una presunzione relativa: l'abitazione principale si considera quella di residenza anagrafica salvo prova contraria. Tale presunzione non elimina il criterio sostanziale della dimora abituale del nucleo familiare.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989
Richiamato rispetto alla nozione di residenza anagrafica; il DPR regolamenta aspetti dell'anagrafe e quindi la nozione di residenza utilizzata come presunzione.
Codice Civile, articoli 143 e 144
Citati in relazione al principio che i coniugi possono avere residenze individuali diverse e che la residenza della famiglia può essere fissata in luogo diverso da quella del singolo coniuge. Rilevanza: per l'applicazione della agevolazione conta la residenza/dimora della famiglia e la coabitazione effettiva, non la mera residenza individuale di uno dei coniugi.
Massime di principio
- Per fruire della detrazione per 'abitazione principale' l'immobile deve costituire la dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari: la coabitazione effettiva del nucleo familiare è essenziale.
- La residenza anagrafica costituisce una presunzione relativa (dal 2007): può essere sufficiente salvo prova contraria che dimostri la dimora abituale in diverso luogo.
- Se un coniuge ha residenza e dimora in altro Comune ma non risulta separazione legale o di fatto, il beneficio può essere escluso per evitare doppie agevolazioni; se invece la diversa residenza deriva da separazione (legale o di fatto) l'agevolazione può spettare al coniuge e al nucleo residuo che dimorano nell'immobile.
- In giudizio l'onere della prova grava sul contribuente che dichiara che la dimora abituale di tutta la famiglia è nell'immobile nonostante residenze anagrafiche diverse.
- Le autorità devono valutare la prova reale della coabitazione (elementi fattuali e documentali), non limitarsi alla verifica formale della residenza anagrafica.
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