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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17737/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Un soggetto aveva chiesto l'ammissione al passivo di una società assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa per crediti da compensi professionali relativi a prestazioni di consulenza. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione allo stato passivo ritenendo non assolto l'onere probatorio, perché non era stata prodotta l'originale o copia conforme della domanda di insinuazione al passivo; aveva inoltre escluso che il giudice dell'opposizione dovesse attivare poteri officiosi di acquisizione degli atti o del fascicolo fallimentare. Con il ricorso per cassazione, il creditore deduceva, in due motivi, la violazione degli artt. 2697 c.c., 112, 113, 115 e 116 c.p.c. per omessa valutazione delle risultanze probatorie, nonché l'omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il giudice di merito non avrebbe materialmente esaminato gli atti e i documenti prodotti, inclusa la domanda di insinuazione al passivo. La resistente eccepiva l'inammissibilità del ricorso e replicava nel merito con controricorso.

La decisione

La Corte ha dapprima respinto l'eccezione di inammissibilità fondata sull'art. 255 cod. ass., affermando che il provvedimento del tribunale che decide sull'ammissione allo stato passivo di una assicurazione in l.c.a. non è impugnabile in appello ma è ricorribile per cassazione, per effetto del rinvio alla disciplina fallimentare. Tuttavia ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure miravano, in sostanza, a denunciare un errore di percezione circa l'esistenza della produzione documentale (in particolare della domanda di insinuazione), e non un vizio di valutazione. Si tratta di un vizio revocatorio, da far valere con revocazione ex artt. 395, n. 4, e 398 c.p.c., non con ricorso per cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 255 cod. ass.

    Il richiamo all'appello contenuto nella norma è stato ritenuto tacitamente abrogato, in quanto la decisione sull'ammissione al passivo nella liquidazione coatta amministrativa di un'impresa assicuratrice è impugnabile con ricorso per cassazione secondo la disciplina fallimentare richiamata.

  • art. 99, ultimo comma, legge fall.

    È indicato come il mezzo di impugnazione corretto avverso il provvedimento che decide sull'ammissione allo stato passivo nella liquidazione coatta amministrativa.

  • artt. 194 e 209, secondo comma, legge fall.

    Nel sistema vigente, il rinvio agli artt. 98, 99, 101 e 103 legge fallimentare per la formazione dello stato passivo nella l.c.a. consente di escludere l'appello e di ricorrere per cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come parametro della censura sull'onere della prova, ma la Corte non entra nel merito perché qualifica la doglianza come errore revocatorio.

  • artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente per contestare la valutazione del materiale probatorio, ma la Corte ritiene che la censura investa un errore di percezione sull'avvenuta produzione documentale.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Invocato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte esclude l'ammissibilità della doglianza perché concerne un errore revocatorio.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura avrebbe dovuto essere proposta con revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.

  • art. 398 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 395 c.p.c. quale rimedio esperibile per l'errore di percezione denunciato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel procedimento di verifica del passivo di una liquidazione coatta amministrativa di impresa assicuratrice, la decisione del tribunale è ricorribile per cassazione e non con appello, poiché il rinvio alla disciplina fallimentare prevale sul richiamo formale all'appello contenuto nel codice delle assicurazioni.
  • Quando la doglianza di legittimità si risolve nell'allegazione che il giudice di merito abbia erroneamente ritenuto non prodotto un documento che in realtà era stato depositato, il vizio denunciato è un errore di percezione del fatto processuale e integra un errore revocatorio, non un motivo di ricorso per cassazione.
  • L'errore revocatorio concernente l'esistenza o la mancata produzione di un atto o documento essenziale va fatto valere con revocazione ex artt. 395, n. 4, e 398 c.p.c., non con i motivi di cui all'art. 360 c.p.c.
  • La qualificazione del vizio dedotto prevale sulla formale rubrica del motivo: una censura apparentemente costruita come violazione di legge o omesso esame di fatto è inammissibile se, nella sostanza, mira a contestare un errore di percezione degli atti processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazioneInsinuazione e verifica dello stato passivo
IstitutiOnere della provaGiudicato

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