Sentenza del 06/03/2023 n. 6674 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti impugnavano numerosi avvisi di accertamento ICI/IMU per gli anni 2007-2012 relativi a un immobile, denunciando l'illegittimità degli atti perché fondati su una rettifica/classamento catastale e attribuzione di rendita mai preventivamente e ritualmente notificata ai contribuenti; deducevano altresì violazioni di norme processuali e sostanziali circa l'onere probatorio e la necessità della preventiva notifica ai sensi della legge.
La decisione
Il Tribunale Tributario di primo grado (CTP Roma) aveva accolto il ricorso; la Corte Regionale (CTR Lazio) ha accolto l'appello del Comune ritenendo invece che l'attribuzione della rendita fosse stata regolarmente notificata nel 2003. In Cassazione i ricorrenti proponevano tre motivi: la Corte di legittimità ha ritenuto che le doglianze riguardassero essenzialmente un errore di fatto (valutazione della notifica) non sindacabile in sede di legittimità; il successivo ricorso per revocazione (art. 395 c.p.c., n.4) è stato dichiarato inammissibile perché la presunta inesatta qualificazione dei motivi o diversa interpretazione della censura costituisce errore di diritto/giudizio non sanabile per revocazione. Condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio e ordinanza di versamento del contributo unificato addizionale ai sensi del D.P.R. 115/2002 e L. 228/2012.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., n. 3
Rinvio alla norma che disciplina i motivi di cassazione per violazione di legge; la Corte ha ritenuto che la censura denunciata fosse in realtà un errore di fatto e non una violazione di legge sindacabile ai sensi di tale articolo.
art. 113 c.p.c.
Richiamato nella censura processuale relativa all'istruzione probatoria e alla valutazione degli atti, in relazione all'onere di allegazione e prova.
art. 115 c.p.c.
Richiamato in tema di prova documentale e produzione di atti, con riferimento alla mancata produzione della relata di notifica.
art. 116 c.p.c.
Riferimento alle presunzioni di legge e alle modalità di assunzione di prova, contestato dai ricorrenti in relazione alla prova della notifica.
art. 2697 c.c.
Principio dell'onere della prova: i ricorrenti sostenevano che l'Ufficio non avesse provato gli elementi giustificativi della pretesa fiscale, in particolare la notifica della rendita.
L. n. 342/2000, art. 74
Norma rilevante sulla utilizzabilità della rendita catastale quale base imponibile: i ricorrenti sostenevano che la rendita poteva essere utilizzata solo se previamente notificata; la Corte ha però ritenuto che la questione verteva su fatto (notifica) più che su diritto.
art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamati dai ricorrenti per contestare la mancata pronuncia della CTR su specifici motivi d'appello; la Corte ha ritenuto che la decisione aveva comunque esaminato i motivi, qualificandoli differentemente.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione al potere del giudice di valorizzare gli atti e le memorie, e alla completezza della pronuncia impugnata.
art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4
Norma che disciplina la revocazione per errore di fatto della sentenza di cassazione: la Corte ha ritenuto che non ricorra l'errore di mera percezione richiesto per accogliere la revocazione, essendo la questione qualificazione/valutazione dei motivi.
art. 391-bis c.p.c.
Richiamata come disciplina di collegamento per la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione; la giurisprudenza citata vincola l'ammissibilità della revocazione a errori di percezione degli atti.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato in relazione all'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo; la sentenza dà atto del presupposto per il versamento da parte dei ricorrenti.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Modifica normativa collegata al contributo unificato, citata insieme al D.P.R. 115/2002 per l'ulteriore importo da versare.
Massime di principio
- Per contestare accertamenti basati su una nuova rendita catastale è cruciale produrre la relata di notifica o altra prova formale della preventiva notifica: la mera indicazione nella visura catastale può non essere sufficiente a sopperire alla prova della notifica.
- In sede di Cassazione si sindacano questioni di diritto (violazione di legge); le contestazioni che riguardano valutazioni di fatto o qualificazione dei motivi (errore di giudizio) sono in genere inammissibili e non trasformabili in motivo di cassazione.
- La revocazione ex art. 395 c.p.c., n.4 è ammessa solo per errori di fatto manifesti e di percezione (svista materiale) da parte della Corte di cassazione; non è uno strumento per rivedere diverse qualificazioni giuridiche o errate valutazioni di motivi.
- L'onere della prova circa la regolare notificazione degli atti amministrativi impositivi grava sull'amministrazione: chi impugna dovrebbe chiedere espressamente la produzione degli atti di notifica e, in mancanza, sollevare la questione in tutte le fasi processuali e documentare la mancata notifica.
- Se la CTR afferma la regolarità della notifica basandosi su atti (es. protocollo comunale) il contribuente deve tempestivamente chiederne la produzione e, se possibile, fornire elementi contrari (assenza di relata, contraddizioni nelle date, testimonianze), altrimenti la controversia rischia di essere qualificata come disputa fattuale non sindacabile in Cassazione.
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