Sentenza n. 530/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento A) della nota del 23.07.2025 del Dirigente Scolastico della Direzione Didattica Terzo Circolo di Aversa (Ce) con la quale si attesta che, per l’anno scolastico 2025/2026, sono state assegnate n. 11 ore di sostegno al minore -OMISSIS- su 40 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno; C) per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap con connotazione di gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 40 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia; D) per la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la vicenda sostanziale era stata definita e la pretesa integralmente soddisfatta nell'ambito del distinto giudizio riguardante il PEI. Ha compensato le spese di lite, poiché le spese relative alla vicenda sostanziale erano già state liquidate in favore della parte ricorrente nella sentenza n. 8271/2025.
Atto impugnato: nota del dirigente scolastico che attestava l'assegnazione di 11 ore settimanali di sostegno su 40 ore di frequenza per l'anno scolastico 2025/2026
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota del 23 luglio 2025 con cui erano state assegnate al minore 11 ore di sostegno settimanali, a fronte di 40 ore di frequenza, chiedendo l'annullamento dell'atto, l'accertamento del diritto all'insegnante di sostegno per l'intero orario scolastico e la condanna dell'amministrazione all'assegnazione di 40 ore settimanali. Nel corso del giudizio il TAR, con ordinanza n. 2019/2025, non ha adottato misure cautelari, ma ha ordinato all'istituto scolastico di redigere il Piano Educativo Individualizzato e di quantificare le ore di sostegno secondo la normativa applicabile. Il ricorrente ha poi dichiarato che la pretesa era stata integralmente soddisfatta, anche in ragione della definizione, con sentenza n. 8271/2025, del distinto giudizio avente ad oggetto il PEI del 9 settembre 2025, che confermava l'assegnazione di 11 ore di sostegno.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati personali, la base per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento del trattamento dei dati personali connesso all'oscuramento delle generalità degli interessati.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale azionata sia stata integralmente soddisfatta o la controversia sia stata definita in altro giudizio connesso, rendendo non più attuale la decisione sulla domanda.
- Quando le spese relative alla medesima vicenda sostanziale siano già state liquidate nell'ambito di un distinto giudizio, il giudice può compensare le spese del giudizio successivo definito per cessazione della materia del contendere, evitando una duplicazione della liquidazione.
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