Sentenza n. 13320/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento - Dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. 0165244 del 16.10.2023 avente ad oggetto il progetto scientifico di “Monitoraggio del benessere dei delfini in relazione ai programmi di interazione con il pubblico” conosciuta in data 3.11.2023 a seguito del deposito effettuato da Zoomarine in Consiglio di Stato nel giudizio R.G. 5777/2019; - Programma di monitoraggio del benessere dei delfini in relazione ai programmi di interazione con il pubblico redatto dall'Università di Bologna in data 29.08.2023 e conosciuto in data 3.11.2023 a seguito del deposito effettuato da Zoomarine in Consiglio di Stato nel giudizio R.G. 5777/2019; - REPORT ETOLOGICO PESD - Programma di Educazione e Sensibilizzazione con i Delfini - nell'ambito del progetto di monitoraggio del benessere animale della Fondazione Zoomarine in collaborazione con l'Università di Bologna conosciuto in data 12.12.2023 a seguito del deposito effettuato da Zoomarine in Consiglio di Stato nel giudizio R.G. 5777/2019; - Monitoraggio del benessere dei delfini in relazione ai programmi di interazione con il pubblico redatto dall'Università di Bologna conosciuto in data 12.12.2023 a seguito del deposito effettuato da Zoomarine in Consiglio di Stato nel giudizio R.G. 5777/2019; - Di tutti gli altri atti presupposti, precedenti, connessi e consequenziali ancorchè non cogniti tra cui il parere favorevole della Commissione scientifica CITES espresso nel corso della 295 esima riunione plenaria tenutasi l'11 ottobre 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: autorizzazione ministeriale allo svolgimento del progetto scientifico di monitoraggio del benessere dei delfini in relazione ai programmi di interazione con il pubblico, con gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'autorizzazione ministeriale del 16 ottobre 2023, rilasciata ai sensi del d.lgs. 73/2005, Allegato 1, paragrafo H, punto 11, per lo svolgimento da parte della Fondazione Zoomarine, in collaborazione con l'Università di Bologna, del progetto scientifico di monitoraggio del benessere dei delfini in relazione ai programmi di interazione con il pubblico. Il testo della sentenza non riporta i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, il Ministero e l'Università hanno eccepito la sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'autorizzazione aveva cessato di produrre effetti il 13 dicembre 2023, con la conclusione del progetto. La ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio qualora fosse confermata la chiusura definitiva del progetto e l'esaurimento dell'autorizzazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto confermato, sulla base delle dichiarazioni delle amministrazioni resistenti, che l'autorizzazione aveva cessato di produrre effetti il 13 dicembre 2023, data di conclusione del progetto, e che ogni eventuale nuovo progetto avrebbe richiesto una nuova autorizzazione. Venuto meno l'interesse attuale alla decisione sull'annullamento dell'atto ormai esaurito, il giudizio non è stato esaminato nel merito. Le spese di lite sono state compensate in ragione della novità delle questioni prospettate.
Norme richiamate
d.lgs. 73/2005, Allegato 1, paragrafo H, punto 11
La disposizione è indicata come base normativa dell'autorizzazione ministeriale impugnata; la sentenza non ne sviluppa un'interpretazione nel merito.
art. 35, comma 1, lettera c, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento quale fondamento processuale della definizione del giudizio per improcedibilità.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato insieme all'art. 35 c.p.a. nel contesto della decisione camerale; il testo non esplicita un'interpretazione autonoma della disposizione.
Massime di principio
- L'impugnazione di un provvedimento amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l'atto ha cessato definitivamente di produrre effetti e non residua un'utilità concreta e attuale derivante dalla sua eventuale annullazione.
- La cessazione degli effetti di un'autorizzazione non determina il venir meno dell'interesse al ricorso se l'amministrazione può proseguire l'attività sulla base dello stesso titolo; tale interesse viene meno quando risulta che ogni eventuale nuovo progetto richiederà una nuova autorizzazione.
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, subordinata alla conferma dell'esaurimento definitivo dell'atto impugnato, è idonea a corroborare la sopravvenuta carenza di interesse quando tale esaurimento sia confermato dalle amministrazioni resistenti.
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