Sentenza n. 912/2026 - Cagliari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di autotutela del 18 giugno 2025, volta all’annullamento della DUA presentata per l’aumento dei capi di bestiame nello stabilimento caseario
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto un’azione ex art. 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalle amministrazioni sull’istanza del 18 giugno 2025, con richiesta di ordinare agli enti competenti di provvedere entro trenta giorni e di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta. Nel corso del giudizio le amministrazioni hanno adottato un provvedimento espresso sull’istanza, sebbene di contenuto negativo. Il ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere e ha domandato la rifusione delle spese. Il Collegio ha rilevato, inoltre, che l’istanza mirava a sollecitare l’esercizio del potere di autotutela, rispetto al quale non sussiste, in via generale, un obbligo giuridico dell’amministrazione di provvedere su una richiesta di parte.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l’adozione, durante il giudizio, di un provvedimento espresso conclusivo del procedimento avviato dall’istanza privata soddisfa l’interesse pretensivo azionato con il ricorso avverso il silenzio, indipendentemente dal fatto che il provvedimento sia favorevole o negativo. Le spese sono state compensate. Il Collegio ha precisato che l’istanza di autotutela costituisce, di regola, una mera sollecitazione, non idonea a far sorgere un obbligo coercibile di provvedere: l’autotutela è esercitata discrezionalmente d’ufficio e non è attivabile su iniziativa privata in modo tale da rendere configurabile il silenzio-inadempimento.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
L’adozione di un provvedimento espresso nel corso del giudizio avverso il silenzio soddisfa l’interesse alla definizione del procedimento e determina la cessazione della materia del contendere, anche se il provvedimento è di rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, l’adozione di un provvedimento espresso che definisce il procedimento determina la cessazione della materia del contendere, indipendentemente dal contenuto favorevole o sfavorevole dell’atto, perché viene meno l’interesse alla sola definizione procedimentale mediante provvedimento espresso.
- La richiesta del privato diretta a ottenere l’esercizio del potere di autotutela ha, di regola, natura di mera sollecitazione e non fa sorgere un obbligo giuridico dell’amministrazione di avviare o concludere un procedimento di riesame.
- Il potere di autotutela decisoria è esercitato discrezionalmente d’ufficio e non è coercibile mediante l’azione avverso il silenzio, quando l’iniziativa privata mira esclusivamente a ottenere l’annullamento o il riesame di un precedente atto amministrativo.
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