Cassazione Penale, Sentenza n. 5263/2023 del 07/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la convalida dell'ordinanza che imponeva il divieto di accesso agli stadi per cinque anni e l'obbligo di presentazione presso la Stazione Carabinieri di Monte San Biagio in occasione delle partite della squadra U.S. Monte San Biagio. Il ricorso si articolava in quattro censure: (1) vizio di motivazione e errata valutazione del fumus commissi delicti, lamentando che elementi a discarico (comunicato del giudice sportivo e sommarie informazioni testimoniali) non sono stati adeguatamente considerati; (2) mancata verifica della scriminante (richiamando artt. 393-bis c.p. e 4 d.lgt. 288/1944) perché l'intervento dei Carabinieri sarebbe stato immotivato; (3) insufficiente motivazione circa la congruità della durata della misura (cinque anni) ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2 della legge 401/1989; (4) mancata verifica della compatibilità dell'obbligo di presentazione con l'attività lavorativa svolta dal ricorrente (gestione di un bar con orari variabili e indeterminati).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo con riferimento al quarto motivo. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla compatibilità dell'obbligo di presentazione con l'attività lavorativa del ricorrente e ha rinviato il punto al Tribunale di Latina per nuovo esame. Ha altresì sospeso l'efficacia dell'obbligo di presentazione fino al nuovo esame. Il ricorso è stato rigettato nel resto: la Corte ha ritenuto infondati o inammissibili il primo motivo (ricostruzione dei fatti e valutazione del fumus), il secondo motivo (scriminante) e il terzo motivo (durata della misura), confermando che la convalida era adeguatamente motivata quanto a gravità della condotta e pericolosità del soggetto.
Norme richiamate
Legge 13 ottobre 1989, n. 401 (art. 6, commi 1 e 2)
Norma che disciplina le misure di prevenzione e il divieto di accesso agli impianti sportivi; la Corte ritiene che sia sufficiente il fumus di partecipazione a episodi di violenza per l'applicazione delle misure previste dagli artt. 1 e 2 dell'art. 6, ma che il giudice debba valutare la congruità della durata e la compatibilità delle prescrizioni con l'attività lavorativa del destinatario
Legge 23 dicembre 2001, n. 377 (modifica della L. 401/1989)
Richiamata come modifica alla disciplina dell'art. 6 della L. 401/1989; la Corte considera tali disposizioni nel quadro della verifica di congruità e compatibilità delle misure
Art. 393-bis cod. pen.
Invocata dal ricorrente quale scriminante; la Corte osserva che, aderendo alla ricostruzione operata dalla comunicazione di notizia di reato, le circostanze indicano una condotta violenta che giustificava l'intervento di polizia, pertanto la scriminante non è risultata applicabile
Art. 4 D.Lgt. 288/1944
Richiamato nella memoria difensiva insieme all'art. 393-bis c.p.; la Corte ritiene che, alla luce della ricostruzione dei fatti fornita dalle forze dell'ordine, non sussistono i presupposti per riconoscere la scriminante
Massime di principio
- In materia di divieto di accesso agli stadi e obblighi di presentazione, il giudice può convalidare le misure sulla base del fumus fornito dalla comunicazione di notizia di reato e da riscontri investigativi: la valutazione non è sindacabile in cassazione se non per vizio di motivazione palese.
- Il giudice non è tenuto a confutare dettaglio per dettaglio tutte le deduzioni difensive; è sufficiente una motivazione logica e adeguata che mostri di aver preso in considerazione i dati decisivi.
- Se la misura interferisce con l'esercizio dell'attività lavorativa del destinatario, trattandosi della tutela del diritto al lavoro, il giudice deve espressamente verificare e motivare la compatibilità: in mancanza l'ordinanza può essere annullata e rimessa al giudice del merito.
- Le scriminanti (es. autodifesa o giustificazione) invocate dalla difesa devono essere valutate alla luce degli elementi di fatto raccolti dalle forze dell'ordine; se la ricostruzione investigativa attesta condotte violente, la scriminante difficilmente sarà riconosciuta.
- Le questioni di merito relative alla valutazione probatoria (ricostruzione alternativa dei fatti) non sono il luogo tipico della cassazione, che controlla motivazione e diritto; per ottenere la rinnovazione della valutazione probatoria occorre il rinvio al giudice di merito.
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