Ordinanza n. 1565/2026 - Napoli, Sezione 1
per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l’annullamento: a) del decreto del Direttore Generale dr. Alessandro Buttà n. prot. DG/2026/254 del 10.3.2026, recante approvazione degli “atti della procedura valutativa finalizzata alla progressione tra le Aree – indetta, tra le altre, con proprio decreto n. 946 del 21.07.2025, rettificato con DG. n. 1013 del 31.07.2025 - per la copertura di n. 5 posti nell’Area dei Funzionari, settore delle biblioteche, per le esigenze delle strutture dell’Università, con contestuale graduatoria generale di merito” e dichiarazione dei vincitori della suddetta selezione, nella parte in cui non si è riconosciuto alla ricorrente il maggior punteggio di pt. 2 relativamente al possesso del titolo di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, espressamente previsto tra i titoli valutabili per l’attribuzione di punteggio premiale dall’art. 4, lett. c) “Competenze professionali”, del bando di concorso; b) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, ove lesivo della posizione giuridica della ricorrente, ivi inclusi: b.1) il decreto del Direttore Generale n. 946 del 21.07.2025, rettificato con proprio decreto n. 1013 del 31.07.2025, con il quale sono state indette distinte procedure valutative finalizzate alla progressione tra le aree, ai sensi dell’art. 92, commi 5 e 6 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 18.01.2024 - triennio 2019-2021 e in attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo II, rubricato “Procedure transitorie in deroga”, del vigente Regolamento di Ateneo sulle progressioni tra le aree del personale tecnico-amministrativo, per la copertura, tra l’altro, di n. 5 posti nell’Area dei Funzionari, settore delle biblioteche, per le esigenze delle strutture dell’Università; b.2) il decreto del D.G. n. 1569 del 11.12.2025, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice della procedura valutativa de qua; b.3) tutti i verbali della Commissione valutatrice degli elementi di cui all’art. 4 del bando, dei colloqui e delle successive revisioni effettuate per alcuni candidati, compresi i verbali del 12.1.2026 e del 5.2.2026, nella parte in cui non risulta essere stato considerato il titolo di abilitazione professionale conseguito dalla ricorrente, nonché quelli datati 11.02.2026 (in parte qua si è attribuito il punteggio di pt. 0 – zero – alla ricorrente con riferimento al titolo di abilitazione ex lettera c.1, art. 4, del bando), 17.02.2026, 23.02.2026, 27.2.2026 e dell’allegata scheda del 3.03.2026; b.4) la tabella in forma anonimizzata del 12.2.2026, limitatamente ai candidati ammessi ai colloqui per il 27.2.2026; b.5) l’avviso del 2.3.2026, reso ai sensi dell’art. 7 del bando, recante risultato dei colloqui della procedura valutativa del 27.2.2026; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a conseguire il maggior punteggio di pt. 2, previsto dall’art. 4, lettera C) del bando, relativamente al possesso del titolo di abilitazione alla professione di dottore commercialista, rilasciato dall’Ufficio Esame di Stato della Università degli Studi Federico II nella seconda sezione dell’anno 1994, dichiarato ex d.P.R. n. 445/00 in sede di domanda di partecipazione e nelle forme prescritte all’art. 5 del bando ma illegittimamente pretermesso dalla commissione valutatrice della procedura selettiva; e, per l’effetto, del diritto della stessa d.ssa Campora ad essere inserita tra i n. 5 vincitori della predetta procedura selettiva; e, per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12.5.2026 per l’annullamento dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo, sulla base di nuovi argomenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di approvazione degli atti e della graduatoria di una procedura valutativa per la progressione tra le Aree, nella parte in cui non sono stati attribuiti due punti per il possesso dell’abilitazione alla professione di dottore commercialista
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti di una procedura valutativa interna per la copertura di cinque posti nell’Area dei Funzionari, settore delle biblioteche, chiedendo l’attribuzione di due punti per l’abilitazione alla professione di dottore commercialista, dichiarata nella domanda di partecipazione, e il conseguente inserimento tra i vincitori. Ha dedotto, in particolare, l’illegittima pretermissione del titolo, la genericità o erroneità della clausola del bando che subordinava la valutazione delle abilitazioni professionali alla loro attinenza al profilo professionale, l’illegittima integrazione postuma della motivazione da parte dell’Amministrazione e l’erroneità del punteggio complessivo attribuito alla controinteressata. Con motivi aggiunti ha esteso tali censure ai medesimi atti sulla base di ulteriori argomenti.
La decisione
Il TAR, nella fase cautelare e sulla base di una cognizione sommaria, ha respinto la domanda di sospensione per difetto di fumus boni juris. Ha ritenuto che il bando attribuisse due punti non a qualunque abilitazione professionale, ma soltanto alle abilitazioni attinenti al profilo professionale. La clausola è stata considerata sufficientemente determinata, poiché la necessaria sinteticità della previsione lasciava alla Commissione la valutazione tecnico-discrezionale dell’attinenza nel caso concreto. Il Collegio ha ritenuto non irragionevole la valutazione implicita di non attinenza dell’abilitazione di dottore commercialista rispetto al profilo di funzionario bibliotecario, osservando che le funzioni contabili nella struttura universitaria sono svolte dagli organi e responsabili competenti e non dal funzionario della biblioteca. Ha inoltre escluso che fosse necessaria una motivazione analitica, trattandosi di un apprezzamento tecnico non complesso e considerato anche l’elevato numero di domande e titoli. È stata ritenuta non decisiva la censura di integrazione postuma della motivazione, poiché la non attinenza risultava ragionevolmente desumibile quale ragione implicita del mancato riconoscimento. Infine, il calcolo del punteggio della controinteressata è stato ritenuto corretto: 25 punti risultavano dalla somma di 7, 7, 7 e 4 punti per i diversi parametri del colloquio. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata respinta per difetto di fumus boni juris.
art. 92, commi 5 e 6, CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 18.01.2024
Costituisce il presupposto contrattuale delle procedure transitorie di progressione tra le Aree richiamate nel bando.
d.P.R. n. 445/2000
È richiamato con riferimento alla dichiarazione sostitutiva resa dalla candidata per attestare il possesso dell’abilitazione professionale.
Massime di principio
- Quando il bando attribuisce un punteggio alle abilitazioni professionali soltanto se attinenti al profilo professionale, il possesso dell’abilitazione non determina automaticamente il riconoscimento del punteggio: occorre verificare in concreto il requisito dell’attinenza.
- Una clausola di bando che richieda l’attinenza dell’abilitazione al profilo può essere sufficientemente determinata anche mediante una formulazione sintetica, qualora non sia possibile predeterminare esaustivamente tutti i titoli pertinenti, rimettendo alla commissione la valutazione tecnico-discrezionale del singolo caso.
- La valutazione di non attinenza di un titolo professionale rispetto al profilo oggetto di selezione non è irragionevole quando le competenze proprie dell’abilitazione non rientrano nelle funzioni concretamente attribuite al posto, perché tali attività sono affidate ad altri organi o uffici dell’amministrazione.
- Nella valutazione selettiva di numerosi titoli, la commissione non è necessariamente tenuta a fornire una motivazione analitica e diffusa per ogni singolo titolo, quando l’apprezzamento tecnico sia semplice e il mancato riconoscimento risulti comprensibile dalla valutazione implicita di non attinenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 1273/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 235/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 236/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 237/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 238/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 239/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →