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Ordinanza

Ordinanza n. 2663/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605030

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto della Questura di Modena di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato; in appello, sentenza semplificata del TAR Emilia-Romagna che aveva respinto il ricorso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’interessato ha appellato la sentenza semplificata del TAR Emilia-Romagna che aveva respinto l’impugnazione del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendo in via cautelare la sospensione dell’efficacia della sentenza. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che il diniego era fondato sulla condanna riportata dall’appellante con sentenza del Tribunale di Modena del 18 dicembre 2024, divenuta irrevabile il 5 febbraio 2025, alla pena di tre anni e un mese di reclusione e a 12.000 euro di multa per il reato previsto dall’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, non riconducibile alla fattispecie attenuata prevista dall’art. 73, comma 5, del medesimo decreto, relativa al cosiddetto piccolo spaccio. L’amministrazione aveva inoltre formulato un giudizio di pericolosità sociale, sulla base degli elementi acquisiti in istruttoria. Le censure d’appello contestavano quindi, secondo quanto valutato sommariamente dal giudice, la motivazione del diniego e il giudizio di pericolosità sociale, deducendone l’illogicità e l’irragionevolezza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto che il decreto della Questura fosse congruamente motivato e che la sentenza di primo grado avesse correttamente rilevato, da un lato, la rilevanza della condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, estraneo alla fattispecie attenuata del comma 5, e, dall’altro, la congruità del giudizio di pericolosità sociale fondato sui fatti esaminati in istruttoria. Il giudizio non è apparso viziato da illogicità o irragionevolezza, anche considerando la relativa vicinanza temporale dei fatti oggetto della condanna. Non è stata riconosciuta la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata. L’appellante, quale parte soccombente nella fase cautelare, è stato condannato alla rifusione delle spese in favore delle amministrazioni resistenti, liquidate in 1.500 euro, oltre oneri e accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare in appello è stata esaminata con riferimento alla sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    La condanna per il reato previsto dal comma 1 è stata ritenuta riferibile a una fattispecie diversa da quella attenuata del comma 5 e rilevante ai fini della valutazione posta a fondamento del diniego di rinnovo.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La fattispecie attenuata del cosiddetto piccolo spaccio è stata individuata come non applicabile alla condanna dell’interessato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito, insieme all’art. 10 del Regolamento UE 2016/679, il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali relativi alla parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado può essere negata quando, alla luce della sommaria delibazione propria della fase, l’appello non presenti fumus boni iuris.
  • Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno può risultare congruamente motivato quando valorizzi una condanna recente per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, non riconducibile alla fattispecie attenuata prevista dal comma 5, e colleghi tale elemento a un autonomo giudizio di pericolosità sociale.
  • Un giudizio amministrativo di pericolosità sociale fondato sugli elementi acquisiti in istruttoria non è viziato da illogicità o irragionevolezza se la motivazione considera anche la recente commissione dei fatti oggetto della condanna.
  • Nella fase cautelare d’appello, la presenza di una motivazione congrua del provvedimento impugnato e l’assenza di evidenti profili di illogicità o irragionevolezza sono sufficienti a escludere il fumus boni iuris, senza definire in via definitiva il merito della controversia.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazione

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