Sentenza del 28/02/2017 n. 318 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Accertamento non preceduto da processo verbale di constatazione - legittimità - obbligo di contraddittorio - limiti - notifica a cittadino iscritto all'AIRE - effetti della variazione - art. 60, comma 3 del d.P.R. n. 600 del 1973.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'IVA indicata in due fatture emesse per prestazioni professionali come amministratore di due società da lui rappresentate. Le fatture sono state ritenute relative a operazioni inesistenti o comunque fittizie. In appello ha contestato, tra l'altro, la mancata emissione di un previo processo verbale di constatazione, l'assenza di contraddittorio endoprocedimentale, la sottoscrizione e la delega del funzionario, la violazione dell'art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972, una presunta duplicazione del recupero IVA e la nullità della notifica effettuata presso l'indirizzo italiano nonostante l'iscrizione all'AIRE.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado, che aveva respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo l'accertamento anche senza previo processo verbale di constatazione, poiché non erano stati eseguiti accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente. Per i tributi armonizzati, come l'IVA, l'eventuale violazione del contraddittorio endoprocedimentale non determina automaticamente l'annullamento dell'atto: il contribuente deve indicare concretamente quali difese avrebbero potuto condurre a un risultato diverso, onere non assolto nel caso concreto. È stata inoltre ritenuta valida la sottoscrizione del funzionario delegato, adeguatamente documentata dall'Agenzia. L'IVA indicata in fattura per operazioni inesistenti è dovuta dall'emittente per l'intero importo, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972, senza compensazione con l'IVA indebitamente detratta dalle società destinatarie; pertanto non è stata ravvisata alcuna duplicazione o indebito arricchimento. La notifica presso la residenza italiana è stata ritenuta valida perché il tentativo di consegna era avvenuto il 23 agosto 2013, prima che l'iscrizione all'AIRE, effettuata il 31 luglio 2013, producesse effetti dal 30 agosto 2013. Il contribuente è stato condannato al pagamento di 3.000 euro di spese di lite.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Le garanzie previste dalla norma si applicano alle verifiche conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche presso i locali del contribuente.
Il termine dilatorio e le garanzie del comma 7 presuppongono un'attività ispettiva svolta fisicamente presso i locali dell'impresa o del professionista. Se l'accertamento deriva da controlli documentali o informatizzati senza accesso, l'assenza del processo verbale di constatazione non comporta, di per sé, l'illegittimità dell'atto.
Art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972
Se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero indica corrispettivi o imposte in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.
L'emittente di una fattura relativa a operazioni inesistenti diventa debitore dell'IVA indicata, anche se l'operazione non si è realmente verificata. Tale obbligazione è autonoma rispetto all'IVA detratta dal destinatario e non opera il normale meccanismo di compensazione tra IVA a valle e IVA a monte.
Art. 19 d.P.R. n. 633/1972
Il diritto alla detrazione presuppone l'effettività dell'acquisto o della prestazione nell'esercizio dell'attività economica; non spetta per fatture relative a operazioni inesistenti.
Art. 42 d.P.R. n. 600/1973
Gli accertamenti sono sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
L'avviso può essere validamente sottoscritto da un funzionario delegato, purché appartenente alla qualifica richiesta e purché l'Amministrazione dimostri l'esistenza della delega quando essa venga specificamente contestata.
Art. 56 d.P.R. n. 633/1972
Le rettifiche e gli accertamenti sono notificati ai contribuenti mediante avvisi motivati, nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi.
La disciplina della notifica e della sottoscrizione degli accertamenti IVA rinvia, per gli aspetti rilevanti, alla disciplina prevista per le imposte sui redditi.
Art. 60, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
L'iscrizione all'AIRE produce effetti ai fini delle notificazioni dal trentesimo giorno successivo alla variazione. Una notifica avviata e tentata presso il precedente indirizzo italiano prima di tale decorrenza resta valida.
Art. 156, comma 3, codice di procedura civile
La nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Anche un eventuale vizio formale della notifica non conduce alla nullità quando il contribuente ha avuto effettiva conoscenza dell'atto e ha potuto impugnarlo tempestivamente.
Art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Le spese del giudizio seguono la soccombenza; il contribuente, risultato soccombente, è stato condannato a rimborsare le spese all'Agenzia delle Entrate.
Massime di principio
- L'obbligo di redigere un processo verbale di constatazione e di rispettare il termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente è normalmente collegato a accessi, ispezioni o verifiche effettuati nei locali del contribuente; i controlli a tavolino o informatizzati non sono automaticamente soggetti a tale disciplina.
- Per l'IVA, l'assenza di contraddittorio preventivo non comporta sempre l'annullamento dell'accertamento: il contribuente deve indicare in modo concreto e non meramente astratto quali elementi avrebbe potuto fornire e come avrebbero potuto modificare l'esito.
- Una fattura per operazioni inesistenti può generare un'obbligazione IVA autonoma a carico dell'emittente, anche quando l'Amministrazione recuperi separatamente la detrazione indebita presso il destinatario; i due recuperi non costituiscono necessariamente una duplicazione.
- La contestazione della firma dell'avviso deve essere specifica. Se l'atto proviene dall'ufficio competente e l'Amministrazione documenta la delega, la sottoscrizione del funzionario delegato è generalmente valida anche senza la firma del direttore.
- In caso di trasferimento all'estero e iscrizione all'AIRE, occorre verificare la data di decorrenza degli effetti ai fini delle notifiche, non soltanto la data formale di iscrizione. È inoltre rilevante la data in cui l'atto viene consegnato all'agente postale o viene tentata la consegna.
- Un vizio di notifica può essere neutralizzato dalla conoscenza effettiva dell'atto, se il destinatario ha potuto esercitare tempestivamente e pienamente il diritto di difesa.
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