Cassazione Civile, Ordinanza n. 18970/2023 del 05/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso per revocazione contro l'ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo precedente ricorso avverso la sentenza della CTR Veneto, la quale aveva accolto l'appello dell'Ufficio su quattro avvisi di accertamento IRPEF e IVA per gli anni 2007-2010. La controversia originaria riguardava la legittimità degli accertamenti fondati anche su indagini bancarie e sulla qualificazione dell'attività svolta dal contribuente. Con l'unico motivo di revocazione, il ricorrente ha dedotto un errore di fatto della Corte di cassazione, assumendo che essa avesse erroneamente ritenuto sussistente un'attività professionale di mediazione immobiliare o mobiliare, mentre secondo il ricorrente l'Ufficio non aveva provato lo svolgimento di un'attività imprenditoriale negli anni contestati. In via rescissoria ha chiesto, quindi, il rigetto dell'appello dell'Agenzia e la conferma della decisione di primo grado. La Corte ha ritenuto che la doglianza non integrasse un errore revocatorio, perché investiva la valutazione della sentenza impugnata e dei motivi di ricorso, non una mera svista percettiva su un fatto incontestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha escluso la configurabilità dell'errore revocatorio perché la censura del contribuente mirava in realtà a contestare l'interpretazione della precedente ordinanza e la valutazione circa la ratio decidendi della sentenza d'appello, attività che attengono al giudizio e non alla mera percezione di un fatto. La Corte ha ribadito che la revocazione è ammissibile solo per errori di fatto consistenti in una svista percettiva, non per errori di giudizio o di valutazione giuridica. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese, oltre al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
richiamato per escludere che le indagini bancarie siano precluse in assenza di attività imprenditoriale o professionale; la Corte osserva comunque che, nel caso concreto, la ratio della precedente decisione era l'accertato svolgimento di attività professionale
art. 33 d.P.R. n. 600/1973
richiamato insieme all'art. 38 per affermare che l'accertamento bancario non è precluso nei confronti dei soggetti che non svolgono attività imprenditoriale o libero-professionale
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
richiamato insieme all'art. 33 per ribadire l'ammissibilità degli accertamenti bancari anche in relazione a soggetti non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis 1 c.p.c.
indicate per la trattazione in camera di consiglio del ricorso per revocazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il presupposto del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Cass. 21/02/2023, n. 5326
richiamata per il principio secondo cui l'errore revocatorio è solo un vizio di mera percezione e non un errore di giudizio
Cass., S.U., n. 26022/2008
richiamata per affermare che non sussiste errore revocatorio quando la censura investe valutazioni di diritto o l'asserita erronea applicazione di norme processuali
Massime di principio
- La revocazione della sentenza della Corte di cassazione è esperibile soltanto per errore di fatto, inteso come mera svista percettiva risultante dagli atti, e non per contestare l'interpretazione della decisione o la valutazione compiuta dalla Corte su motivi di ricorso e ratio decidendi.
- Non integra errore revocatorio la doglianza che, sotto la veste dell'errore di fatto, miri a ottenere un nuovo esame del merito o una rivalutazione giuridica delle questioni già decise.
- L'errore revocatorio richiede la supposizione dell'esistenza di un fatto pacificamente escluso o dell'inesistenza di un fatto pacificamente accertato; se il fatto era oggetto di controversia o di valutazione, la revocazione è inammissibile.
- In tema di accertamenti bancari, la possibilità di utilizzare le indagini finanziarie non è limitata ai soli soggetti che esercitano attività imprenditoriale o professionale, potendo rilevare anche rispetto ad altri contribuenti secondo le norme richiamate.
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