Ordinanza n. 10955/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto di diniego della concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, prot. -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di diniego della concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 25 luglio 2025 con cui il Ministero dell'Interno ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata il 26 agosto 2022 ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Tra le doglianze è stata dedotta la violazione delle prerogative partecipative, poiché il ricorrente afferma di avere presentato osservazioni in riscontro alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, prevista dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della domanda di annullamento. Ritenendo necessari, per completezza di trattazione e ai fini della decisione, chiarimenti sui fatti e sulle deduzioni posti a fondamento del ricorso, con particolare riguardo alla dedotta violazione della partecipazione procedimentale, ha disposto incombenti istruttori a carico di entrambe le parti. Gli elementi informativi e probatori dovranno essere forniti entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza. L'udienza di discussione del merito è stata rinviata al 4 novembre 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana proposta dal ricorrente.
art. 10-bis l. 241/1990
Norma richiamata con riferimento alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda e alle osservazioni che il ricorrente afferma di avere presentato; la verifica della relativa violazione è stata demandata all'istruttoria.
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Disposizioni processuali richiamate quali fondamento degli incombenti istruttori.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando la decisione di un ricorso di annullamento dipende dalla verifica di fatti e deduzioni allegati dalle parti, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori nei confronti di entrambe le parti prima di definire il merito.
- La deduzione della violazione delle garanzie partecipative connesse al preavviso di rigetto richiede l'acquisizione e la verifica degli elementi informativi e probatori relativi all'effettiva comunicazione, presentazione e considerazione delle osservazioni dell'interessato.
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