Cassazione Civile, Sentenza n. 2641/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impetrazione della nullità del contratto di mutuo (8/9/2009) e restituzione degli interessi corrispettivi e moratori per usurarietà; i ricorrenti contestavano il calcolo della soglia usuraria adottato dalla Corte d'appello (in particolare l'applicazione della maggiorazione di 2,1 punti percentuali prevista dal d.m. statistico per gli interessi di mora) e sostenevano che gli interessi moratori pattuiti dovessero essere valutati già al momento della stipula, indipendentemente dal loro effettivo pagamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dei mutuanti e ha preso atto della rinuncia del ricorso incidentale della banca. Ha confermato il principio, richiamando le Sezioni Unite (Cass. SS.UU. 18/9/2020, n.19597), secondo cui la soglia usuraria si calcola applicando al T.E.G. la maggiorazione prevista dalla normativa antiusura e, per gli interessi moratori, aggiungendo altresì la maggiorazione media di 2,1 punti rilevata nei decreti ministeriali; la Corte d'appello aveva correttamente verificato che il tasso di mora pattuito (5,40%) fosse inferiore alla soglia. Sono state inoltre confermate le conseguenze dell'art.1815 c.c.: se gli interessi moratori fossero usurari, non sarebbero dovuti ma rimarrebbero operanti gli interessi corrispettivi leciti (art.1224 c.c.). I ricorrenti sono stati condannati alle spese di lite.
Norme richiamate
art. 644 c.p. (usura)
Riferimento normativo alla fattispecie di usura: la verifica della soglia usuraria è condotta con riferimento al TEG/T.E.G.M. e agli incrementi previsti dalla normativa e dai decreti ministeriali; la Corte ha ritenuto che, con le maggiorazioni statistiche, il tasso di mora non fosse usurario.
art. 1815 c.c.
Se gli interessi usurari sono pattuiti, per effetto dell'art.1815 comma 2 non sono dovuti; il giudice applica in alternativa gli interessi nei limiti dei corrispettivi lecitamente convenuti (richiamata la conseguenza applicativa con riferimento ad art.1224 c.c.).
art. 1224 c.c.
Si applica quale disciplina dei danni per mora; ove gli interessi moratori pattuiti risultino non dovuti per usurarietà, restano dovuti gli interessi corrispettivi nella misura legittima (secondo la Corte d'appello e la S.C.).
legge n. 108 del 1996 (misure per la prevenzione dell'usura)
Normativa quadro antiusura richiamata per il calcolo e la verifica delle soglie usurarie; la Corte ha richiamato i relativi commi indicati dai ricorrenti senza accoglierne le doglianze.
art. 2697 c.c. (onere della prova)
Riguarda la ripartizione dell'onere della prova; la banca aveva dedotto criticità sull'istruttoria probatoria (valore probatorio del comunicato stampa allegato alla perizia rispetto ai decreti ministeriali), ma il ricorso incidentale è stato rinunciato e la questione non ha avuto esito favorevole ai ricorrenti.
decreto ministeriale di rilevazione dei T.E.G.M. (art. 3 del d.m.)
«con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1, punti percentuali»
Il d.m. statistico, richiamato dalla Corte, autorizza di fatto ad aggiungere 2,1 punti percentuali al T.E.G.M. per valutare la soglia rispetto agli interessi moratori: tale maggiorazione è stata ritenuta operativa e applicabile al contratto del 2009.
Cass. SS.UU., 18 settembre 2020, n. 19597 (giurisprudenza)
Principio vincolante richiamato: la soglia usuraria si calcola applicando al T.E.G. la maggiorazione prevista dalla normativa antiusura e, per gli interessi di mora, aggiungendo la maggiorazione media risultante dalla rilevazione statistica (2,1 punti); inoltre, la mancata indicazione del tasso di mora nel T.E.G.M. non impedisce l'uso dei decreti ministeriali per valutare l'usurarietà.
d.l. n. 394 del 2000 e legge n. 24 del 2001
Norme richiamate nella contestazione; la Corte non ha ritenuto tali richiami idonei a sovvertire l'applicazione del criterio di calcolo indicato dalle Sezioni Unite e dai decreti ministeriali.
Massime di principio
- La soglia di usurarietà va calcolata sul T.E.G./T.E.G.M. applicando le maggiorazioni previste dalla normativa antiusura e, per gli interessi di mora, aggiungendo la maggiorazione media statistica (di norma indicata nei decreti ministeriali: es. +2,1 punti).
- L'assenza di una specifica indicazione degli interessi di mora nel T.E.G.M. non impedisce l'ammissione dei decreti ministeriali e delle rilevazioni statistiche per verificare se gli interessi moratori siano "fuori mercato" (usurari).
- Se gli interessi moratori pattuiti risultano usurari, l'art.1815 c.c. esclude la loro esigibilità; in tal caso si applicano le regole sui danni per mora (art.1224 c.c.) e restano dovuti solo gli interessi leciti.
- La valutazione dell'usurarietà degli interessi moratori si riferisce all' interesse concretamente applicato dopo l'inadempimento: la mera pattuizione non implica automaticamente la completa gratuità del mutuo.
- L'onere della prova sul superamento della soglia grava sulle parti che lo allegano; il giudice può avvalersi di consulenze tecniche e dei decreti ministeriali/statistiche della Banca d'Italia per l'accertamento.
- In caso di soccombenza in Cassazione, le spese seguono la parte che perde e possono essere liquidate anche con contributo unificato aggiuntivo.
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