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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34829/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per correzione dell'errore materiale. La decisione si fonda sul mancato deposito della prova della notifica del ricorso alle parti interessate, adempimento ritenuto necessario nel procedimento di correzione anche secondo il precedente richiamato in motivazione. La Corte ha precisato che il ricorso resta comunque riproponibile.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un avvocato, dichiaratosi antistatario rispetto alla parte da lui difesa e risultata vincitrice nel precedente giudizio di cassazione, ha presentato due istanze sostanzialmente identiche per ottenere la correzione di un'omissione materiale contenuta nella sentenza n. 35373/2021, sostenendo che in quella decisione non fosse stata disposta la distrazione delle spese in suo favore, pur essendo stata da lui richiesta. La Corte ha però rilevato che non era stato depositato alcun atto di notifica del ricorso per correzione, nonostante la notifica fosse necessaria sia nei confronti della controparte processuale originaria sia nei confronti della parte rappresentata.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    La proposta del relatore e la fissazione dell'adunanza camerale sono state comunicate ai sensi di questa norma, nel procedimento camerale non partecipato.

  • C. 15346/2011

    È richiamato come precedente per affermare la necessità della notifica del ricorso per correzione sia alla controparte originaria sia alla parte rappresentata.

Massime di principio

  • Nel procedimento di correzione dell'errore materiale della sentenza è necessaria la notifica del ricorso alle parti interessate, sia alla controparte processuale originaria sia alla parte rappresentata dal difensore che chiede la distrazione delle spese.
  • La mancata produzione dell'atto di notifica determina l'improcedibilità del ricorso per correzione, anche se la domanda è in astratto riproponibile.
  • La richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, se non trasfusa nel dispositivo della sentenza, non può essere fatta valere utilmente in sede di correzione senza il rispetto delle forme procedurali previste.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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