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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15891/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Zizioli ha impugnato la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale (come amministratore di fatto e di diritto della Dinamica Tessile s.r.l.), articolando plurime censure: (1) nullità per presunta illegittima redazione delle motivazioni da parte di un giudice onorario (richiamo al d.lgs. 116/2017 e art. 33 c.p.p.); (2) insufficiente prova che i trasferimenti dai conti della fallita fossero distrattivi e mancata prova della destinazione delle somme; (3) contraddittorietà nella diversa valutazione di operazioni analoghe (es. Immobiliare Desenzano); (4) motivazione illogica sul rilievo delle fatture rispetto a un unico vaglia; (5) inesattezza nel ritenere responsabilità per pagamenti a favore di società non ancora amministrate dal figlio; (6) erronea attribuzione a Zizioli di condotte di Ferreri; (7) carenza di prova per il ruolo di amministratore di fatto; (8) vizi di motivazione sulle ipotesi di bancarotta documentale (omessa tenuta vs tenuta irregolare) e sull'onere del dolo; (9) omessa motivazione sull'aggravante della pluralità di fatti e sul danno di rilevante gravità e sul bilanciamento delle circostanze attenuanti/agggravanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili la maggior parte delle censure che impugnavano la valutazione di merito (ricostruzione delle prove, affidabilità delle risultanze, attribuzione dei ruoli), ritenendo che la motivazione di merito non fosse manifestamente illogica né travisasse decisivamente le prove. Ha però accolto parzialmente il ricorso con riguardo all'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, r.d. 267/1942 (danno patrimoniale di rilevante gravità), ritenendo che la Corte d'appello non avesse adeguatamente motivato la verifica concreta del pregiudizio subito dai creditori e la correlazione tra valore dei beni sottratti e danno effettivo. Per tale motivo la sentenza è stata annullata con rinvio limitatamente a quella valutazione (nuova valutazione sul punto), mentre per il resto la condanna e le statuizioni sono state confermate o le doglianze dichiarate inammissibili. Resta impregiudicata la determinazione della pena che il giudice di rinvio dovrà eventualmente rivedere alla luce della nuova valutazione.

Norme richiamate

  • d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 (art. 9-12)

    «Ai giudici onorari di pace destinati a comporre i collegi possono essere assegnati esclusivamente procedimenti pendenti a tale scadenza»

    La Corte ha ritenuto che il divieto previsto dall'art. 12 concerne solo specifiche ipotesi (Tribunale del riesame e reati indicati dall'art. 407 c.p.p.) e non vieta, in generale, che il giudice onorario rediga le motivazioni quando legittimamente compone il collegio; il giudice onorario può essere anche 'assegnatario' del fascicolo e sottoscrivere le motivazioni salvo divieti espressi.

  • cod. proc. pen. (art. 33, art. 178, art. 179, art. 606 comma 1 lett. e)

    Art. 33 (capacità del giudice): limiti alla capacità possono determinare nullità; artt. 178-179 (nullità): la Corte ha dichiarato infondata la doglianza sulla nullità per presenza di giudice onorario. Art. 606(1)(e): i vizi di motivazione impugnati come diversa valutazione delle prove sono in gran parte inammissibili se non emergono omissioni, contraddizioni o illogicità manifeste.

  • r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (art. 216 e art. 219)

    "...in tutto o in parte..."

    Art. 216: anche la parziale mancanza, sottrazione o distruzione delle scritture contabili integra la bancarotta documentale; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione per la quasi totale inesistenza della documentazione. Art. 219 comma 1: l'aggravante del danno di rilevante gravità deve essere valutata in concreto rispetto al valore dei beni sottratti e al pregiudizio effettivo per i creditori; la mancanza di motivazione su questo punto ha giustificato l'annullamento parziale con rinvio.

  • cod. pen. (art. 81)

    Richiamata per la disciplina della continuazione/ pluralità di fatti di bancarotta (speciale disciplina derogatoria); la Corte ha ritenuto la pluralità dei fatti cristallina nel caso concreto.

  • cod. proc. pen. (art. 407, comma 2)

    Citato in relazione ai limiti di composizione dei collegi con giudici onorari; la Corte ha precisato che l'art. 12 d.lgs. 116/2017 richiama tali ipotesi ma non estende il divieto oltre quelle previste.

Massime di principio

  • La partecipazione di un giudice onorario alla composizione del collegio non determina automaticamente la nullità della sentenza: il divieto è limitato alle ipotesi espressamente previste dall'art. 12 d.lgs. 116/2017 (Tribunale del riesame e reati elencati nell'art. 407 c.p.p.).
  • Le censure che deducono una diversa valutazione del materiale probatorio in Cassazione sono, di regola, inammissibili salvo che emergano omissioni, contraddizioni o illogicità manifeste e di evidente portata tale da rendere la motivazione insostenibile.
  • In materia di bancarotta distrattiva, la prova della distrazione può essere desunta dall'assenza di giustificazioni circa la destinazione delle somme trasferite: l'omessa giustificazione rafforza la valutazione della natura distrattiva dei pagamenti.
  • La parziale o quasi totale mancanza delle scritture contabili integra la fattispecie di bancarotta documentale (art. 216 r.d. 267/1942): non è necessario che le scritture siano assenti per tutta la vita sociale o che tutte le scritture manchino.
  • L'aggravante del 'danno patrimoniale di rilevante gravità' ex art. 219 r.d. 267/1942 richiede una motivazione specifica e una valutazione concreta del valore dei beni sottratti e del pregiudizio subito dai creditori; non può essere desunta automaticamente dal semplice ammontare del passivo.
  • L'attribuzione di responsabilità per condotte gestionali a soggetti diversi dall'operatore materiale dei pagamenti può essere fondata su elementi indiziari (controllo della contabilità, presenza, trasferimenti a società riconducibili), purché la motivazione non si risolva in mere congetture.
  • Il giudice di merito può trarre conseguenze probatorie dall'omessa produzione di documentazione rilevante: la mancata esibizione, soprattutto quando l'imputato ha controllo della contabilità, è un elemento indiziario valutabile.
  • In Cassazione non è consentito riformare il giudizio di merito semplicemente proponendo una diversa interpretazione delle stesse prove; occorre dimostrare vizi motivazionali 'manifesti' o travisamenti decisivi della prova.

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