Sentenza n. 1119/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento prot. n. 25352 “Provvedimento di diniego definitivo - URB/2026/00002/PAC” del Comune di Dalmine dell’11 giugno 2026 (doc. 1); - e di ogni atto ad esso connesso e/o presupposto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo di una proposta di piano attuativo relativa a un’unità operativa minima dell’Ambito di Trasformazione AT12
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, proprietaria di parte delle aree comprese nell’UMI AT12A, aveva presentato al Comune una proposta di piano attuativo per conto proprio e di altri proprietari, rappresentativi di circa l’89% del valore complessivo degli immobili interessati. Il Comune aveva comunicato i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, assegnando termine sino all’11 giugno 2026 per la presentazione di osservazioni. La società aveva trasmesso le proprie osservazioni il 10 giugno, ricevute dal Comune l’11 giugno alle ore 12:08. Nondimeno, alle ore 12:37 dello stesso giorno il Comune aveva adottato e trasmesso il diniego definitivo, ritenendo erroneamente che non fossero state presentate osservazioni. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e del principio di partecipazione procedimentale, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, omessa valutazione delle osservazioni e travisamento dei presupposti di fatto. Ha lamentato, in particolare, che il diniego fosse stato adottato prima della scadenza del termine partecipativo e senza esaminare le osservazioni tempestivamente presentate, né darne conto nella motivazione finale.
La decisione
Nel corso del giudizio il Comune ha riconosciuto l’errore nel computo del termine assegnato ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 e ha annullato d’ufficio in autotutela il diniego impugnato, riavviando il procedimento per esaminare le osservazioni della società. Ha quindi adottato un nuovo diniego dopo il riesame, non impugnato e non oggetto del giudizio. Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l’atto impugnato era stato rimosso in autotutela. Le spese sono state tuttavia poste a carico del Comune secondo il criterio della soccombenza virtuale: l’errore riconosciuto dall’amministrazione aveva costretto la ricorrente a proporre il ricorso e l’annullamento in autotutela era intervenuto soltanto dopo la sua notifica, riconoscendo sostanzialmente la fondatezza delle doglianze.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il testo non riporta una citazione letterale completa.
Il termine assegnato per presentare osservazioni deve essere rispettato dall’amministrazione; le osservazioni tempestivamente presentate devono essere esaminate e, ove non accolte, il provvedimento finale deve darne conto nella motivazione.
art. 26 c.p.a.
Richiamato in combinato disposto con l’art. 92, comma 3, c.p.c. ai fini della regolazione delle spese di lite.
art. 92, comma 3, c.p.c.
Richiamato per la valutazione delle ragioni che possono giustificare la compensazione delle spese; l’errore involontario dell’amministrazione non è stato ritenuto sufficiente, nel caso concreto, a escludere la condanna alle spese.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti e verificata la sussistenza dei presupposti.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione annulla in autotutela, durante il giudizio, l’atto impugnato, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, salvo che permanga un interesse alla decisione su altri atti o domande.
- Le osservazioni presentate tempestivamente nel termine assegnato ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 devono essere effettivamente esaminate dall’amministrazione e, se non accolte, devono essere confutate o comunque considerate nella motivazione del provvedimento finale.
- L’adozione del provvedimento finale prima della scadenza del termine partecipativo e sulla base dell’erroneo presupposto dell’assenza di osservazioni integra una violazione delle garanzie partecipative e degli obblighi istruttori e motivazionali dell’amministrazione.
- La sopravvenuta improcedibilità conseguente all’annullamento in autotutela non impedisce la condanna dell’amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, quando l’illegittimità dell’atto e la fondatezza delle doglianze abbiano determinato la proposizione del ricorso e l’autotutela sia intervenuta solo dopo la sua notifica.
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