Sentenza n. 5701/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’istruzione e del merito sulla domanda n. 45915 inoltrata dal ricorrente in data 2.7.2025 per il riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in Romania, con adozione dell’ordine all’amministrazione di emanare il provvedimento richiesto e con nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi in cui l’inerzia della p.a. sia ulteriormente protratta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell’istruzione e del merito sulla domanda di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha presentato il 2 luglio 2025, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, una domanda di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania. Nonostante il decorso dei termini previsti dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, il Ministero non ha adottato il provvedimento conclusivo né ha dato seguito alla domanda entro i termini di legge. È stato quindi proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, con richiesta di ordinare all’amministrazione di provvedere e di nominare un commissario ad acta per l’ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati entrambi i presupposti dell’azione avverso il silenzio: l’esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione e l’inerzia oltre il termine previsto. L’obbligo ministeriale è stato ricondotto all’art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020, e ai termini stabiliti dall’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007: entro trenta giorni l’autorità deve verificare la completezza della documentazione e darne comunicazione all’interessato, richiedendo se necessario le integrazioni; il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché il termine era inutilmente decorso senza l’adozione del provvedimento conclusivo, il Tribunale ha ordinato al Ministero di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stato nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, o un suo delegato, affinché, in caso di ulteriore inerzia e su richiesta dell’interessato, provveda entro ulteriori centottanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 750,00 oltre IVA e CPA.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione e consentono al giudice di ordinare all’amministrazione di provvedere, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020
È richiamato quale fondamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere sulla domanda di riconoscimento della qualifica professionale.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni
Impone all’autorità competente di verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e di richiedere, se necessario, le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Stabilisce il termine entro il quale l’autorità competente deve adottare il provvedimento conclusivo sul riconoscimento della qualifica professionale.
Massime di principio
- Il ricorso avverso il silenzio è fondato quando, a fronte di una domanda del privato, sussiste uno specifico obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento e il termine previsto dalla legge è inutilmente decorso senza l’adozione del provvedimento finale.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione, richiedere ove necessario le integrazioni e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
- Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine stabilito in sentenza e nominare sin d’ora un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta dell’interessato, in caso di ulteriore inerzia.
- La nomina del commissario ad acta può essere accompagnata dalla fissazione di un termine ulteriore e delle modalità di attivazione dell’intervento sostitutivo, così da assicurare l’effettività dell’ordine giudiziale di conclusione del procedimento.
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