Cassazione Penale, Sentenza n. 24346/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Frosinone che aveva confermato il sequestro probatorio di € 51.950,00 rinvenuti in un vano ricavato nell'autovettura dell'indagato. Il ricorrente contestava l'assenza di individuazione del delitto presupposto (art. 648-bis c.p.), la mancata dimostrazione del rapporto di pertinenzialità tra denaro, veicolo e reato, nonché la mancanza di specificazione delle finalità probatorie sia rispetto al veicolo sia rispetto al denaro, sostenendo inoltre che la natura fungibile delle banconote escludeva un collegamento diretto con il reato senza prove più stringenti (es. rintracciabilità tramite numeri seriali o impronte).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il gravame in cassazione contro provvedimenti di sequestro probatorio sia ammesso solo per violazione di legge o vizi così gravi della motivazione da renderla incomprensibile. Il Tribunale aveva motivato la sussistenza di elementi concreti (denaro nascosto in vano con apertura elettrica e presenza di chicchi di caffè, notoriamente impiegati nel narcotraffico) che legittimavano ulteriori indagini; inoltre erano state disposte verifiche tecniche sulle banconote (numeri seriali, impronte) per ricostruirne la provenienza, configurando così un rapporto di pertinenzialità non meramente astratto. La censura sul veicolo è stata dichiarata inammissibile per non essere stata proposta in sede di riesame. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen.
Norma sul reimpiego o ricettazione di proventi illeciti; nel provvedimento si evidenzia che l'individuazione puntuale del delitto presupposto non è sempre indispensabile per il sequestro probatorio, purché emerga un rapporto concreto e non astratto tra cosa e reato.
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Limita i motivi papabili in cassazione, prevedendo che non possono essere dedotte questioni non devolute alla cognizione del giudice d'appello; applicato per escludere la censura sul veicolo non proposta al riesame.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere del pagamento delle spese e, in caso di motivi di colpa nella proposizione del ricorso, la possibilità di irrogare ammende; applicato per condannare il ricorrente alle spese e a € 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e Sezioni semplici)
Sez. U n.5876/2004; Sez. U n.25932/2008; Sez. 5 n.3600/2014; Sez.2 n.51200/2019 e altre
Conferma il principio che il sequestro probatorio è legittimo anche senza indicare dettagliatamente la finalità quando la finalità è la conservazione della prova; richiede però che la motivazione indichi elementi concreti che consentano di configurare un rapporto effettivo tra la cosa e il reato, non basato su astratte congetture.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di sequestro probatorio è ammesso solo per violazione di legge o vizi gravi della motivazione; questioni non dedotte in sede di riesame sono generalmente inammissibili in cassazione.
- Per il sequestro probatorio non è sempre necessario individuare con precisione il delitto presupposto; è però indispensabile che la motivazione contenga elementi concreti e non astratti che rendano plausibile il rapporto di pertinenzialità tra cosa e reato.
- La natura fungibile del denaro non esclude a priori il sequestro probatorio: sono ammissibili accertamenti tecnici (numeri seriali delle banconote, impronte) volti a risalire alla provenienza e a stabilire un nesso con il reato.
- Se una censura non è stata proposta davanti al giudice di merito (es. Tribunale del Riesame), essa può essere dichiarata inammissibile in cassazione per carenza di devoluzione della materia al giudice d'appello (art. 609 c.p.p.).
- La proposizione di un ricorso manifestamente infondato o formulato con colpa può comportare non solo il rigetto ma anche l'assolvimento delle spese e l'obbligo di pagare una somma alla Cassa delle ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24134/2022 del 23/06/2022
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24135/2022 del 23/06/2022
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24136/2022 del 23/06/2022
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24137/2022 del 23/06/2022
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24141/2022 del 23/06/2022
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24142/2022 del 23/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →