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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36490/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 27 gennaio 2025. Dal testo emerge che la vicenda riguarda un intervento degli operanti di polizia effettuato a seguito della richiesta del personale sanitario, che sarebbe stato minacciato dall'imputato mentre si trovava in stato di agitazione. Il ricorrente ha dedotto due motivi: con il primo ha contestato la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, sostenendo che non vi fosse il compimento di un atto di ufficio; con il secondo ha censurato l'idoneità della condotta, ritenendo genericamente insussistente la minaccia e la violenza descritte, pur se non a mano armata, nei due distinti momenti valorizzati dalla sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo meramente riproduttivo di censure già esaminate e correttamente disattese dal giudice di merito, che aveva logicamente e giuridicamente motivato sull'intervento degli operanti a seguito della richiesta del personale sanitario minacciato dal ricorrente in stato di agitazione. Ha inoltre giudicato il secondo motivo generico, perché non si confrontava adeguatamente con l'accertamento della minaccia e della violenza, ancorché non armata, posta in essere in due distinti momenti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    La decisione presuppone la contestazione di una condotta di minaccia e violenza finalizzata a opporsi a un atto di ufficio compiuto dagli operanti; il testo non riporta espressamente la norma, ma il richiamo all'atto di ufficio e alla violenza/minaccia è coerente con tale fattispecie.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese con motivazione immune da vizi logici o giuridici dal giudice di merito.
  • La contestazione della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato non può risolversi in una mera critica assertiva, ma deve confrontarsi in modo specifico con gli accertamenti fattuali e con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Un motivo che deduca l'insussistenza dell'idoneità della condotta è inammissibile se formulato in modo generico e non si misura con la ricostruzione della minaccia e della violenza ritenute in concreto dal giudice di merito.
  • Quando la sentenza di merito dà conto dell'intervento degli operanti a seguito della richiesta di personale sanitario minacciato e dell'uso di minaccia/violenza in distinti momenti, la censura di difetto dell'elemento oggettivo non supera il vaglio di legittimità se non evidenzia specifici errori di diritto o manifeste illogicità.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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