Sentenza del 15/05/2017 n. 798 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Irap - Soggetti passivi - Amministratore di società
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva è stata esclusa. È stato riconosciuto che i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società non sono soggetti a IRAP quando l'attività non è supportata da un'autonoma organizzazione. Nel caso concreto, la prova dello svolgimento dell'attività presso l'abitazione e dell'assenza di utilizzo della struttura organizzativa societaria ha escluso il presupposto dell'imposta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettabilità a IRAP dei compensi percepiti da un amministratore di società. Il contribuente sosteneva che tali redditi derivassero esclusivamente dall'ufficio di amministratore e che l'attività fosse stata svolta presso la propria abitazione, senza avvalersi della struttura organizzativa della società né di un'autonoma organizzazione propria.
Norme richiamate
IRAP e requisito dell'autonoma organizzazione
L'IRAP non si applica ai redditi derivanti dall'attività di amministratore, sindaco o revisore di società quando tali compensi non sono prodotti mediante un'autonoma organizzazione riferibile al contribuente.
Massime di principio
- I compensi per l'incarico di amministratore, sindaco o revisore di società non sono automaticamente soggetti a IRAP: occorre verificare in concreto l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
- Lo svolgimento dell'attività presso la propria abitazione, senza dipendenti, collaboratori, beni strumentali rilevanti o una struttura organizzativa propria, è un elemento importante per escludere il presupposto IRAP.
- La struttura e i mezzi della società amministrata non possono essere automaticamente imputati all'amministratore per dimostrare una sua autonoma organizzazione personale.
- La valutazione deve riferirsi all'attività concretamente esercitata e alla provenienza dei compensi: se derivano esclusivamente dall'ufficio societario e non da un'attività professionale organizzata autonomamente, l'IRAP può essere esclusa.
- È opportuno conservare documentazione che dimostri l'assenza di una struttura autonoma, come l'assenza di dipendenti e collaboratori, l'uso limitato di beni strumentali e lo svolgimento dell'attività presso il domicilio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 15 mag 2017Sentenza del 15/05/2017 n. 104 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 15 mag 2017Sentenza del 15/05/2017 n. 166 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 15 mag 2017Sentenza del 15/05/2017 n. 269 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 15 mag 2017Sentenza del 15/05/2017 n. 320 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 15 mag 2017Sentenza del 15/05/2017 n. 420 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 15 mag 2017Sentenza del 15/05/2017 n. 694 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →