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Sentenza

Sentenza n. 90/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 669/2024 in data 29 luglio 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500524

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro che imponeva l'attribuzione di € 2.000,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi o rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito, deducendo l'inottemperanza alla sentenza n. 669/2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 1° agosto 2024 e passata in giudicato, come attestato dalla certificazione della cancelleria del 12 febbraio 2025. La sentenza del giudice ordinario aveva condannato il Ministero ad attribuire al docente, mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, l'importo di € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 724/1994. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, ritualmente destinatario della notificazione, non si è costituito e non ha contestato l'inadempimento. È stato inoltre dedotto e accertato il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza per l'inadempimento, non contestato, del giudicato del giudice ordinario e per il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato e di compiere gli adempimenti dovuti entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, ovvero un dirigente o funzionario delegato, incaricandolo di provvedere entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione del ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l'attività commissariale, trattandosi di dipendente dell'amministrazione debitrice. È stata accolta anche la domanda di penalità di mora: il Ministero dovrà corrispondere una somma pari agli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, calcolati dalla notificazione della presente sentenza fino all'adempimento spontaneo tardivo oppure, in mancanza, fino all'esecuzione sostitutiva del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, con rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono il giudizio di ottemperanza anche per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando l'amministrazione rimane inadempiente.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissare un termine, nominare un commissario ad acta e adottare misure coercitive.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la condanna dell'amministrazione inadempiente al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la somma è stata determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Prevede un termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici devono eseguire i provvedimenti.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato dal giudicato presupposto per la corresponsione di interessi o rivalutazione sull'importo riconosciuto al docente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l'amministrazione obbligata non abbia adempiuto agli obblighi da essa derivanti.
  • Ai fini dell'ottemperanza nei confronti di un'amministrazione statale, la notificazione della sentenza e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 costituiscono presupposti sufficienti per far valere l'inadempimento dell'obbligo esecutivo, ove l'amministrazione non dimostri l'avvenuto adempimento.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare, su richiesta dell'interessato, dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto dal momento della notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento spontaneo o all'esecuzione sostitutiva del giudicato.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente o funzionario già appartenente all'amministrazione debitrice, il giudice può escludere la liquidazione di un compenso per l'attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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