Cassazione Civile, Ordinanza n. 11441/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (danneggiato)
La controversia
Una automobilista, transitando di sera su una strada comunale interessata da lavori di urbanizzazione ancora non ultimati e con tombini sporgenti dal manto stradale, rimaneva coinvolta in un sinistro: l'auto si incastrava in due tombini e riportava danni materiali e lesioni personali. La danneggiata conveniva in giudizio l'impresa che stava eseguendo i lavori chiedendo il risarcimento. Il tribunale accoglieva la domanda; la corte d'appello confermava. L'impresa proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che la corte d'appello avesse trascurato elementi dimostrativi della conoscenza, da parte della danneggiata, dello stato dei luoghi e quindi del caso fortuito; 2) violazione/falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., assumendo che la consapevolezza del dissesto stradale e la condotta di guida della vittima integrassero il fortuito idoneo a esonerare il custode da responsabilità; 3) violazione/falsa applicazione dell'art. 1227 c.c., lamentando il mancato riconoscimento del concorso colposo della danneggiata per guida imprudente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato e, per la parte che investiva la ricostruzione del fatto, comunque inammissibile per doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c.; inoltre la censura riguardava la mancata considerazione di elementi istruttori e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del materiale probatorio e non denunciava un errore di diritto; la Corte ha ribadito che la mera conoscenza dei luoghi da parte della danneggiata non prova di per sé il caso fortuito e ha valorizzato la prudenza della condotta di guida e le condizioni concrete della strada e del maltempo. Il terzo motivo è stato parimenti inammissibile, poiché ancora volto a rimettere in discussione il giudizio di fatto sulla condotta della vittima; in ogni caso, sarebbe stato infondato perché i giudici di merito avevano escluso, con motivazione adeguata, un concorso di colpa.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame non può essere fondato sulla sola dedotta mancata considerazione di elementi istruttori, quando il fatto storico rilevante sia stato comunque esaminato dal giudice di merito.
art. 2051 c.c.
La responsabilità del custode può essere esclusa solo dalla prova del caso fortuito; la mera conoscenza dello stato dei luoghi da parte del danneggiato non è, di per sé, sufficiente a integrare l'esimente.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti accertati dai giudici di merito.
art. 1227 c.c.
Il concorso colposo della vittima richiede un accertamento in fatto della sua condotta causalmente efficiente; non basta una prospettazione astratta di imprudenza.
art. 348-ter, commi quarto e quinto, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il ricorso in cassazione non può limitarsi a riproporre una diversa lettura dei fatti già valutati concordemente nei due gradi di merito.
art. 395 n. 4 c.p.c.
L'errore revocatorio è il rimedio astrattamente evocabile quando si deduca una svista su un fatto non controverso, ma deve essere specificamente e correttamente dedotto nel relativo mezzo di impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso comporta la verifica dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per l'importo ulteriore dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non può essere costruito come censura sulla mancata valorizzazione di singoli elementi probatori, se il fatto storico decisivo è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme, la parte ricorrente non può limitarsi a proporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie, ma deve individuare un effettivo vizio giuridicamente rilevante, diverso dalla mera rivalutazione del merito.
- La responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. è esclusa solo dalla prova del caso fortuito, che non coincide automaticamente con la semplice conoscenza del pericolo da parte del danneggiato.
- La conoscenza dello stato dei luoghi o del dissesto non implica, di per sé, né l'interruzione del nesso causale né l'esonero del custode, occorrendo verificare concretamente la condotta della vittima e le circostanze del sinistro.
- Il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. richiede un accertamento specifico della sua imprudenza causalmente rilevante e non può essere affermato in via presuntiva o astratta.
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