Cassazione Civile, Ordinanza n. 30204/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c. contro una precedente ordinanza della Cassazione che aveva dichiarato estinto il giudizio in applicazione dell'art. 11, comma 10, del D.L. 50/2017. Secondo la ricorrente, la Corte avrebbe errato nel ritenere che la controversia rientrasse tra quelle definibili con la sola presentazione dell'istanza di definizione agevolata e con sospensione del processo fino al 31 dicembre 2018, mentre nel caso concreto la sospensione e la successiva estinzione sarebbero state possibili solo previo versamento degli importi dovuti dal contribuente, versamento che non risultava effettuato. La memoria ha insistito sul presunto errore di fatto relativo alla non debenza di alcunché e alla conseguente applicazione della disciplina premiale.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la censura non integrasse un errore revocatorio, ma mirasse a contestare l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 11 del D.L. 50/2017 e, quindi, un preteso error in iudicando. Ha osservato che l'errore revocatorio è configurabile solo quando vi sia una falsa percezione immediata e decisiva di un fatto, non quando si controverta sulla valutazione giuridica o complessiva degli atti. Poiché il ricorso investiva proprio la corretta applicazione della disciplina sulla definizione agevolata e sulla sospensione del giudizio, è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 11, comma 10, D.L. 50/2017
prevede che, nelle controversie oggetto di definizione agevolata, la parte interessata debba chiedere la trattazione scritta entro il termine previsto, altrimenti opera l'estinzione del giudizio
art. 391-bis c.p.c.
il rimedio revocatorio contro le sentenze della Cassazione è utilizzabile solo per errore di fatto nei limiti rigorosi elaborati dalla giurisprudenza
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
l'errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione di un fatto decisivo, non in un errore di valutazione o di diritto
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una falsa percezione immediata di un fatto decisivo, la cui verità o falsità sia incontrovertibilmente desumibile dagli atti, e non può consistere in una critica all'attività interpretativa o valutativa del giudice.
- In sede di revocazione delle decisioni della Cassazione, non è ammissibile dedurre come errore di fatto ciò che in realtà investe la corretta interpretazione o applicazione di una norma di legge, poiché in tal caso il vizio è, al più, un error in iudicando.
- L'errore revocatorio è configurabile solo se è essenziale e decisivo, cioè tale che, senza di esso, la decisione sarebbe stata sicuramente diversa; inoltre deve emergere in modo immediato dal confronto tra decisione e atti, senza ulteriori indagini ermeneutiche.
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