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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40626/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo non superava il controllo di legittimità perché tendeva soltanto a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio e della vicenda storica già esaminata in modo puntuale dalla Corte territoriale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale, sostenendo in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti e degli elementi probatori valutati dai giudici di merito. La Corte ha però ritenuto che il motivo mirasse a una non consentita rilettura parcellizzata delle prove, senza confrontarsi con il ragionamento della Corte d'appello, ritenuto logico e adeguato.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Indicato come norma incriminatrice del reato per cui era stata pronunciata la condanna confermata in appello.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato implicitamente attraverso la deduzione di violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ribadisce che tali doglianze non possono tradursi in una rivalutazione del merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura per violazione di legge o vizio di motivazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o in una rilettura alternativa e frammentaria delle risultanze di merito.
  • È inammissibile il ricorso che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata e si limiti a prospettare una ricostruzione dei fatti più favorevole al ricorrente.
  • Quando la sentenza di merito sia sorretta da un apparato argomentativo puntuale e logico, la mera contrapposizione di una diversa lettura degli elementi di prova non integra un vizio deducibile in cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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