Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11566/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore addetto alla guida di autobus, transitato alle dipendenze dell'azienda cessionaria di un precedente gestore del servizio, aveva agito chiedendo somme riferite a periodi in cui avrebbe svolto corse superiori a 50 km e non avrebbe fruito dei riposi spettanti secondo i turni applicati negli anni 2001-2007, oltre al maggior trattamento di fine rapporto conseguente alla maggiore retribuzione asseritamente dovuta. I giudici di merito hanno rigettato la domanda ritenendo che si trattasse di crediti di natura retributiva soggetti a prescrizione ex art. 2948 c.c.; hanno inoltre ritenuto inammissibile in appello la nuova qualificazione della pretesa come risarcitoria, per mutamento della causa petendi vietato dall'art. 437, comma 2, c.p.c., e hanno escluso che gli atti indicati dal lavoratore fossero idonei a interrompere la prescrizione. In cassazione il ricorrente ha denunciato: 1) violazione della normativa sui riposi e dell'art. 36 Cost., sostenendo che la domanda fosse in realtà risarcitoria per danno da attività usurante e non una richiesta di differenze retributive, con conseguente errata qualificazione della domanda e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; 2) violazione del divieto di nova in appello ex art. 437, comma 2, c.p.c., assumendo che la qualificazione risarcitoria fosse una semplice emendatio e non un mutamento della causa petendi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non censurasse un'omessa pronuncia, ma l'interpretazione della domanda e della causa petendi, attività riservata al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo nei limiti del controllo sulla motivazione; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva motivato in modo adeguato nel qualificare la pretesa come retributiva e non risarcitoria, escludendo anche la disciplina contrattuale invocata per l'ipotesi diversa del mancato godimento annuale di riposi. Ha poi ritenuto corretta l'affermazione secondo cui la trasformazione della domanda da retributiva a risarcitoria integra un mutamento della causa petendi, quindi una domanda nuova inammissibile in appello ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della società resistente e applicazione dell'ulteriore contributo unificato; nulla è stato disposto nei confronti della società intimata rimasta contumace in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 36 Cost.

    richiamato dal ricorrente quale fondamento costituzionale della pretesa risarcitoria per prestazione lavorativa asseritamente usurante, ma non ritenuto decisivo dalla Corte

  • art. 2109 c.c.

    richiamato nel quadro della disciplina dei riposi del lavoratore

  • art. 2948 c.c.

    applicato dai giudici di merito per qualificare come soggette a prescrizione le pretese aventi natura retributiva

  • art. 437, comma 2, c.p.c.

    impedisce in appello il mutamento della domanda che introduca una diversa causa petendi; la trasformazione della pretesa da retributiva a risarcitoria è stata ritenuta domanda nuova e quindi inammissibile

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla Corte nel distinguere tra omessa pronuncia e erronea interpretazione della domanda

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale evocata per censurare la violazione di legge; la Corte ha chiarito i limiti del sindacato di legittimità quando il motivo in realtà investe l'interpretazione della domanda

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità occorre distinguere tra denuncia di omessa pronuncia e censura dell'interpretazione della domanda: la prima integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e consente il controllo diretto degli atti, mentre la seconda riguarda un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile solo sotto il profilo della motivazione.
  • La qualificazione della pretesa come retributiva o risarcitoria dipende dal contenuto sostanziale della domanda e del petitum; se il giudice di merito fornisce una motivazione logica e coerente, la Cassazione non può sostituire una diversa lettura del thema decidendum.
  • La trasformazione in appello di una domanda originariamente retributiva in domanda risarcitoria integra mutamento della causa petendi e, quindi, domanda nuova vietata dall'art. 437, comma 2, c.p.c., quando introduce una pretesa diversa per essenza rispetto a quella proposta in primo grado.
  • Le domande fondate su differenze retributive e quelle fondate su danno risarcitorio non sono sovrapponibili: la diversa base giuridica e la diversa struttura della pretesa incidono sulla proponibilità in grado di appello e sulla possibilità di applicare la relativa disciplina contrattuale o legale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.