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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10109/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico in cui l’ente committente aveva anticipato alla società appaltatrice, poi fallita, la somma di euro 593.218,50 in esecuzione della disciplina contrattuale richiamata dall’ente; successivamente, dopo la dichiarazione di decadenza dall’appalto, chiedeva la restituzione di tale importo, in via subordinata l’ammissione con privilegio o in prededuzione. L’ente domandava inoltre l’ammissione al passivo di euro 27.500,00 per lavori di messa in sicurezza del cantiere e di euro 147.307,68 a titolo di penali per l’inadempimento dell’appaltatrice, oltre al riconoscimento di una nota di credito IVA e alla contestazione di un preteso controcredito della procedura. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo, ammettendo solo il credito di euro 593.218,50 in chirografo. Con il ricorso per cassazione l’ente deduceva: violazione delle norme sulla restituzione dell’anticipazione nell’appalto e sulla disciplina fallimentare; mancato riconoscimento del privilegio; errata interpretazione delle clausole contrattuali sulle penali e sui lavori di sicurezza; omessa pronuncia sulla nota di credito IVA; omessa pronuncia sulla domanda di accertamento dell’inesistenza di un credito della fallita e sulla compensazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la pretesa restitutoria dell’ente non può sottrarsi alla par condicio creditorum e deve essere fatta valere nel passivo fallimentare; il richiamo alla disciplina dell’appalto pubblico e alla fideiussione non consente deroghe. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza e per la genericità del richiamo al privilegio, non essendo stata indicata la specifica fonte normativa del titolo di prelazione. Ha dichiarato inammissibili anche i motivi relativi all’interpretazione del contratto, perché privi del testo integrale delle clausole e perché, sotto la veste della violazione di legge, miravano in realtà a ottenere una diversa interpretazione del regolamento contrattuale. Ha ritenuto inammissibile il motivo sulla nota di credito IVA, osservando che nel giudizio di opposizione allo stato passivo non si può censurare un atto amministrativo-contabile del curatore, ma solo il mancato riconoscimento di un credito. Infine, ha ritenuto inammissibile la doglianza sulla mancata pronuncia sul preteso credito della fallita, perché nel procedimento ex art. 93 legge fall. non è proponibile un’azione di accertamento negativo del credito della procedura e, comunque, mancava interesse della parte. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    opposizione allo stato passivo

    è il rimedio avverso il decreto che decide sull’ammissione al passivo, ma non consente di introdurre domande estranee alla verifica del credito.

  • art. 93 l. fall.

    nel procedimento di insinuazione possono chiedersi ammissione al passivo, restituzione o rivendicazione di beni, non un’azione di accertamento negativo del credito della fallita o della procedura.

  • art. 110 l. fall.

    i creditori concorrono secondo la procedura di riparto fallimentare.

  • art. 111 l. fall.

    l’ordine di distribuzione dell’attivo segue le regole concorsuali previste dalla legge.

  • art. 72 comma 4 l. fall.

    in caso di scioglimento del contratto per il fallimento, la controparte può far valere nel passivo solo il credito conseguente al mancato adempimento.

  • art. 81 l. fall.

    il fallimento determina lo scioglimento dell’appalto, salvo subentro del curatore; il richiamo alla norma non deroga alla par condicio creditorum.

  • art. 136 d.lgs. n. 163/2006

    richiamato dal ricorrente come base della disciplina dell’appalto pubblico, ma non ritenuto idoneo a fondare la pretesa restitutoria verso la curatela.

  • art. 138 d.lgs. n. 163/2006

    richiamato dal ricorrente tra le norme violate, senza che la Corte ne ricavasse una deroga al concorso fallimentare.

  • art. 140 d.P.R. n. 207/2010

    invocato per sostenere un obbligo restitutorio dell’impresa in caso di decadenza, ma non ritenuto opponibile alla curatela in deroga alla disciplina fallimentare.

  • art. 21-quinquies L. n. 241/1990

    richiamato dal ricorrente, ma non decisivo nella verifica del credito fallimentare.

  • artt. 1936 e ss. c.c.

    richiamati in tema di fideiussione, ma ritenuti inconferenti rispetto alla possibilità di agire direttamente contro la curatela.

  • art. 54 l. fall.

    richiamato dal ricorrente sul privilegio, ma non idoneo a fondare la specifica domanda di prelazione in assenza di individuazione del titolo.

  • art. 11 l. fall.

    richiamato dal ricorrente insieme all’art. 54 l. fall., senza decisività ai fini del privilegio.

  • art. 2741 c.c.

    richiamato per il principio del concorso dei creditori, ma non basta a fondare da solo un privilegio o una prelazione.

  • art. 2745 c.c.

    richiamato quale norma sul fondamento del privilegio, ma la Corte ha ritenuto necessaria l’indicazione del concreto titolo di prelazione.

  • art. 1362 c.c.

    per dedurre la violazione dei canoni ermeneutici occorre indicare in che modo il giudice si sia discostato dal criterio interpretativo legale.

  • art. 1372 c.c.

    richiamato in tema di interpretazione e vincolatività del contratto, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per genericità.

  • art. 1374 c.c.

    richiamato per l’integrazione del contratto, ma senza specificità sufficiente del motivo.

  • art. 183 comma 1 lett. f) d.lgs. n. 152/2006

    invocato per la definizione normativa di produttore di rifiuti, ma non in modo idoneo a superare il difetto di specificità del motivo.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    richiamati per dedurre omessa pronuncia e violazione del contraddittorio, ma le doglianze sono state comunque dichiarate inammissibili.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso l’omissione sulla nota di credito e, per l’altro profilo, ha negato l’ammissibilità della domanda proposta.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria in Cassazione.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il creditore deve far valere solo pretese ammissibili nella verifica concorsuale; non può sottrarre il proprio credito alla par condicio creditorum invocando, in modo generico, regole dell’appalto pubblico o clausole contrattuali non idonee a derogare al concorso.
  • Quando si invoca un privilegio o una causa di prelazione, è necessario indicare in modo specifico il titolo legale del privilegio: il generico richiamo ai principi del concorso o al fondamento del privilegio non basta.
  • La censura di violazione delle norme sull’interpretazione contrattuale è inammissibile se non riporta il testo integrale delle clausole asseritamente male interpretate e non spiega puntualmente in che cosa il giudice di merito si sia discostato dai canoni ermeneutici legali; altrimenti la doglianza si risolve in una richiesta di nuova interpretazione del contratto.
  • Nel procedimento di accertamento del passivo non è proponibile un’autonoma domanda di accertamento negativo del credito della fallita o della procedura: per contestare un preteso controcredito occorre un giudizio ordinario.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il creditore può lamentare il mancato riconoscimento di un credito, ma non censurare direttamente la condotta amministrativo-contabile del curatore, come l’omessa emissione di una nota di credito IVA.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAppaltoInadempimentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioniProcesso civileCommerciale
IstitutiOnere della provaGiudicato

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