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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3425/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione in Cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva accolto l'appello del contribuente Petrillo avverso l'inammissibilità, dichiarata in primo grado, del ricorso contro estratto di ruolo e cartella di pagamento per omessa notifica. Equitalia deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c. e 19 d.lgs. 546/1992 (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.), sostenendo che l'estratto di ruolo sia atto interno non autonomamente impugnabile e che consentire l'impugnazione autonoma permetterebbe un accertamento negativo del credito contrario alla natura impugnatoria del processo tributario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Equitalia. Ha ritenuto applicabile nei giudizi pendenti la nuova disciplina introdotta dall'art. 3-bis del d.l. 146/2021 (conv. legge 215/2021) che ha aggiunto il comma 4-bis all'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973. Tale comma stabilisce che "L'estratto di ruolo non è impugnabile" e che ruolo e cartella invalidamente notificati sono impugnabili direttamente solo se il debitore dimostra che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio concreto nei casi tassativi indicati (partecipazione ad appalto ex art.80 c.d.c., riscossione da soggetti pubblici ai sensi del DM MEF 18/01/2008 n.40 e art.48-bis, o perdita di un beneficio nei rapporti con la P.A.). Sulla base di ciò la Corte ha cassato la sentenza regionale, deciso nel merito e dichiarato inammissibile il ricorso di Petrillo per mancata indicazione/dimostrazione dello specifico interesse previsto dalla norma sopravvenuta. Per effetto dell'accoglimento fondato sul ius superveniens le spese di tutti i gradi di giudizio sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (comma 4-bis introdotto dall'art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. legge 17 dicembre 2021, n. 215)

    L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.

    La norma limita l'impugnabilità diretta di estratti di ruolo e cartelle non/invalidamente notificati, richiedendo la dimostrazione di un interesse concreto e tassativamente descritto. La disciplina è applicabile ai processi pendenti e i casi indicati sono da considerarsi esaustivi.

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Precedentemente consentiva l'impugnazione congiunta dell'atto non notificato insieme all'atto successivo notificato; la giurisprudenza (Sezioni Unite 19704/2015) aveva riconosciuto la possibilità alternativa di impugnare la cartella quando il contribuente ne fosse venuto a conoscenza tramite estratto. La novella legislativa ha invece introdotto limiti a tale tutela immediata.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 19704/2015

    Aveva affermato che il contribuente poteva impugnare la cartella conosciuta tramite estratto di ruolo, per non comprimere il diritto alla tutela giurisdizionale; principio valido prima dell'intervento legislativo che ha poi delimitato tale possibilità.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 26283/2022

    Ha stabilito che l'art. 12, comma 4-bis, DPR 602/1973 si applica ai processi pendenti, non è manifestamente incostituzionale, ed è finalizzato a contenere il contenzioso. Ha precisato che l'interesse ad agire richiesto dalla norma è condizione dell'azione e può essere dimostrato anche nel corso del giudizio o in Cassazione.

  • art. 100 cod. proc. civ.

    Richiamato nel motivo di ricorso per contestare l'ermeneutica della CTR; la Cassazione ha però deciso tenendo conto della normativa sopravvenuta e della giurisprudenza di legittimità che ne conferma l'applicabilità.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Fondamento formale del ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto); la Corte ha ritenuto il motivo fondato in relazione alla sopravvenuta disciplina che restringe l'impugnabilità.

Massime di principio

  • Dopo l'introduzione del comma 4-bis dell'art. 12 DPR 602/1973 l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile e la cartella/ruolo non notificati sono impugnabili direttamente solo se il contribuente dimostra un pregiudizio concreto e rientrante nei casi tassativi indicati (appalto, riscossione da soggetti pubblici/controlli art.48-bis, perdita di benefici dalla P.A.).
  • La norma si applica anche ai giudizi pendenti: quindi i ricorsi già iniziati prima della modifica possono essere dichiarati inammissibili se il contribuente non allega/dimostra l'interesse specifico previsto.
  • L'onere probatorio dell'esistenza dell'interesse ad agire (il pregiudizio concreto) grava sul contribuente e può essere assolto anche durante il processo, inclusa la fase di legittimità.
  • I casi previsti dalla norma sono tassativi e non si prestano ad interpretazioni estensive o analogiche: la verifica va fatta caso per caso alla luce delle ipotesi elencate dalla legge.
  • In assenza di un interesse specifico, la tutela può essere esercitata in via differita mediante l'impugnazione dell'atto successivo notificato (art. 19 d.lgs. 546/1992) o mediante altri rimedi giurisdizionali previsti.
  • Se la decisione favorevole a chi invoca la norma è fondata sul ius superveniens, è possibile la compensazione delle spese processuali.

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