Sentenza n. 7855/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento 1) del decreto della Regione Friuli Venezia Giulia n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022; 2) di ogni altro atto conseguente, comunque connesso e/o presupposto e, in particolare, per quanto occorrer possa: - del D.M. 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022, finalizzato a certificare il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del D.M. 6 ottobre 2022, di adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019; - dell’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019; - dell’Intesa Stato-Regioni del 28 settembre 2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale che ha individuato le aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 e ha determinato gli importi dovuti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa fornitrice ha impugnato il decreto della Regione Friuli Venezia Giulia n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022, con il quale sono stati approvati gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, individuando gli importi dovuti. Sono stati inoltre impugnati, per quanto occorresse, gli atti presupposti e connessi, tra cui i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, la circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, l’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e l’Intesa Stato-Regioni del 28 settembre 2022. Il testo della sentenza non espone gli specifici motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Dopo la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza straordinaria del 24 aprile 2026, la ricorrente, con memoria del 4 febbraio 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito del ricorso. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, senza esaminare il merito delle censure e degli atti impugnati. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti in ragione della peculiarità e delle circostanze della controversia.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito
La disposizione è indicata quale base normativa del decreto regionale relativo al ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015-2018; non è stata interpretata nel merito, poiché il ricorso è stato dichiarato improcedibile.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; il testo non espone ulteriori profili interpretativi.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione nel merito, quando non residui un interesse concreto e attuale alla pronuncia, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse impedisce al giudice amministrativo di esaminare nel merito le censure formulate contro il provvedimento impugnato e gli atti presupposti.
- La peculiarità e le circostanze della controversia possono giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
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