Cassazione Penale, Ordinanza n. 24959/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato una condanna per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, oltre al relativo trattamento sanzionatorio per continuazione. I primi due motivi lamentavano difetto di motivazione e violazione di legge quanto all'integrazione dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione e alla sussistenza del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, deducendo che la decisione di merito non avrebbe correttamente valutato il compendio probatorio. Il terzo motivo contestava l'illogicità della motivazione sugli aumenti di pena applicati per la continuazione con un capo di imputazione, ritenendo ingiustificato il trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi non specifici e meramente riproduttivi di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una critica puntuale alle ragioni della sentenza impugnata, evidenziando che la motivazione della Corte d'appello sul compendio probatorio era congrua. Ha inoltre ritenuto inammissibile il terzo motivo perché diretto contro la dosimetria della pena, sorretta da motivazione non manifestamente illogica e coerente con le emergenze processuali. Ne è conseguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
La Corte richiama la contestazione dell'elemento soggettivo della ricettazione e ritiene che la motivazione dei giudici di merito abbia correttamente integrato gli elementi costitutivi del reato.
art. 337 c.p.
La Corte richiama la contestazione relativa alla resistenza a pubblico ufficiale e afferma che la sentenza impugnata ha già adeguatamente vagliato e disatteso le censure sulla sua sussistenza.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre doglianze già esaminate dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e puntuale delle ragioni poste a base della decisione; in difetto, la doglianza è inammissibile.
- La contestazione dell'elemento soggettivo o della sussistenza di un reato non può tradursi in una mera rilettura del compendio probatorio, se la motivazione del giudice di merito risulta congrua e giuridicamente corretta.
- Le censure sulla dosimetria della pena sono inammissibili quando la motivazione del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio non presenti manifeste illogicità ed appaia coerente con gli esiti processuali.
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