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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22491/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Salerno del 17/01/2022 che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Salerno del 26/11/2021; chiedeva la sostituzione della misura di custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorso per cassazione era affidato a due motivi: 1) omessa motivazione e illogicità con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari e ai criteri di scelta delle misure; 2) omessa motivazione in ordine all'adeguatezza della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che, nel frattempo, la sentenza di condanna a carico di Ferrara era divenuta definitiva e la pena era stata posta in esecuzione (come comunicato dall'avvocato del ricorrente e dall'ordine di esecuzione allegato). La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'interesse all'impugnazione ex art. 568, comma 4, c.p.p. deve persistere fino alla decisione; una volta iniziata l'esecuzione della pena il vizio dell'ordinanza cautelare non rileva più. Non essendovi soccombenza delle parti, non è stata disposta condanna alle spese né sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende. La cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di rito (art. 94, comma 1-ter, disp. att.).

Norme richiamate

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    L'art. 568(4) richiede che l'interesse del ricorrente all'impugnazione sussista fino al momento della decisione; se tale interesse viene meno (es. per esecuzione della pena), l'impugnazione è inammissibile.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione relativa agli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; nella pratica la Corte rimanda alla cancelleria gli adempimenti formali conseguenti alla pronuncia.

Massime di principio

  • Un ricorso contro un provvedimento "de libertate" (misure cautelari) richiede che l'interesse del ricorrente permanga fino alla decisione: se nel frattempo la condanna diventa definitiva e la pena è eseguita, il ricorso diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Nel valutare se proporre impugnazioni contro misure cautelari, occorre considerare lo stato del processo penale: se è probabile la definitivezza ed esecuzione della pena, l'impugnazione può perdere rilevanza pratica.
  • Se si temono sopravvenienze (esecuzione della pena), valutare misure alternative prima dell'esecuzione (es. istanze al giudice dell'esecuzione, richieste urgenti di sospensione) o riconfigurare i rimedi (ad esempio azioni risarcitorie successive invece dell'impugnazione cautelare).
  • La mera proposizione del ricorso non tutela dall'inammissibilità: il difensore deve monitorare e comunicare tempestivamente ogni sviluppo (passaggio in giudicato, ordine di esecuzione) perché incidono sull'ammissibilità.
  • Se l'interesse non viene meno per tutti gli effetti richiesti (ad es. impugnazione finalizzata anche a ottenere dichiarazioni o provvedimenti che sopravvivono all'esecuzione), occorre specificare nel ricorso quali profili restano attuali affinché l'istanza non sia dichiarata inammissibile.

Testo integrale

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