Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1779/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso in cassazione con tre motivi principali: 1) violazione delle norme del codice civile (artt. 1376, 1453 e 1470 c.c.) sostenendo che il rimorchio era stato venduto e dunque trasferito per contratto; 2) manifesta illogicità della motivazione della Corte territoriale, che avrebbe riconosciuto la consegna del bene ma non avrebbe spiegato a che titolo il ricorrente lo avesse ricevuto, mentre l'istruttoria dimostrerebbe la compravendita; 3) vizio di motivazione in relazione alla conferma della responsabilità per lesioni e percosse, chiedendo una diversa ricostruzione della dinamica dei fatti sulla base di testimonianze.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero basate su un presupposto di fatto inesistente: i giudici del merito avevano accertato che il rimorchio era stato consegnato a titolo di comodato da Filipponi al ricorrente e non che fosse intervenuta una compravendita; non vi era quindi violazione delle norme civili indicate. Il secondo motivo è stato ritenuto, per le stesse ragioni, privo di fondamento. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente chiedeva in pratica una diversa valutazione del materiale probatorio, cosa che esula dal controllo di legittimità della Cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice Civile, artt. 1376, 1453, 1470

    Richiamati dalla difesa per sostenere l'esistenza di una compravendita e gli effetti del contratto; la Corte ha ritenuto però che tali norme non fossero applicabili perché il fatto accertato era la consegna in comodato e non la vendita, e la difesa non ha dimostrato l'accordo sulle condizioni della compravendita.

  • Decreto-Legge 17/03/2020, n.18, art. 83 comma 12-ter, convertito con legge 24/04/2020, n.27

    Norma richiamata in relazione alla possibilità di formulare requisitoria scritta nell'ambito dell'emergenza Covid-19; il Pubblico Ministero ha concluso per l'inammissibilità del ricorso avvalendosi anche della requisitoria scritta.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principio sul difetto di specificità del motivo)

    Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008; Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402

    La Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile se manca la correlazione specifica tra le ragioni della decisione impugnata e le censure proposte, e ha ribadito che la Corte di legittimità non può procedere a una nuova valutazione del materiale probatorio affidata al giudice di merito.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti: non è ammissibile chiedere la riconsiderazione della valutazione delle prove se non viene dimostrato un vizio di legittimità specifico.
  • Se il giudice di merito accerta che un bene è stato consegnato a titolo di comodato, l'affermazione contraria (esistenza di una compravendita) deve essere provata concretamente per poter essere efficacemente censurata in cassazione.
  • I motivi basati su profili civilistici relativi agli effetti del contratto sono inammissibili in cassazione quando si fondano su un assunto di fatto non emerso o contestato dall'istruttoria dibattimentale.
  • Per impugnare la motivazione con successo occorre indicare la correlazione puntuale tra le affermazioni della sentenza impugnata e le ragioni di censura; la mera prospettazione di una diversa interpretazione non è sufficiente.
  • In contestazioni penali che riguardano la titolarità o la provenienza di un bene, è fondamentale produrre o indicare elementi probatori che dimostrino in modo chiaro l'accordo tra le parti (es. prezzo concordato, prove della consegna come compravendita) se si vuole evitare che la qualificazione come comodato prevalga.
  • Le doglianze sulla 'illogicità' della motivazione devono evidenziare contraddizioni, omissioni o aporie logiche nella motivazione stessa; l'assenza di tali profili rende il motivo inammissibile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.