Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23870/2023 del 04/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (compratori)

La controversia

Due fratelli acquirenti avevano convenuto in giudizio i venditori di una quota di proprietà di un podere, deducendo che la scrittura privata del 31 maggio 1999 integrasse una compravendita definitiva; in via subordinata, chiedevano di qualificarla come preliminare e di ottenere l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. I giudici di merito avevano invece ritenuto nullo l'atto definitivo per mancata allegazione del certificato di destinazione urbanistica ex art. 18 L. 47/1985. In appello gli attori avevano anche sostenuto che la nullità fosse stata sanata o confermata con atto notarile del 2014 ai sensi dell'art. 30, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001; la Corte d'appello aveva però affermato che tale doglianza non fosse stata specificamente proposta e, comunque, aveva confermato la decisione di primo grado. In cassazione i compratori hanno dedotto: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di appello relativo alla conferma/integrazione dell'atto del 1999 mediante l'atto notarile del 2014; 2) in via subordinata, vizio di motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. sul medesimo punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la Corte d'appello si era in realtà pronunciata sul tema della sanabilità ex art. 30, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001; ha invece accolto il secondo motivo, osservando che la motivazione impugnata era contrastante con gli atti processuali, dai quali risultava che la censura sull'inapplicabilità/non sanabilità era stata effettivamente proposta in appello. Richiamando Cass. n. 3526/2008, la Corte ha ribadito che la violazione dell'art. 30, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 non determina nullità assoluta, ma invalidità sanabile mediante conferma o integrazione anche ad opera di una sola parte o dei suoi aventi causa. Ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, affinché verifichi in concreto se l'atto notarile del 2014 sia idoneo a sanare la nullità e affronti le ulteriori questioni collegate, compresa quella relativa all'eventuale esercizio della prelazione ereditaria; le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di omessa pronuncia non è fondata se la sentenza impugnata contiene comunque una risposta, anche sintetica, al punto devoluto

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    la motivazione è censurabile quando risulti apparente o contrastante con gli atti processuali rilevabili nel giudizio di legittimità per il tipo di vizio dedotto

  • art. 2932 c.c.

    richiamato come rimedio richiesto in via subordinata per ottenere l'esecuzione in forma specifica del preliminare

  • art. 18 L. 47/1985

    la mancata allegazione del certificato di destinazione urbanistica nell'atto di trasferimento determina invalidità dell'atto secondo il regime speciale richiamato dalla Corte

  • art. 30, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    la violazione della disposizione non comporta nullità assoluta, ma un'invalidità sanabile mediante conferma o integrazione dell'atto, anche da parte di una sola delle parti o dei loro aventi causa

Massime di principio

  • La mancata allegazione del certificato di destinazione urbanistica all'atto di trasferimento non integra necessariamente una nullità assoluta: il vizio può essere qualificato come invalidità sanabile, se la norma speciale prevede la possibilità di conferma o integrazione successiva dell'atto.
  • In cassazione, la doglianza di omessa pronuncia è infondata quando la sentenza di merito abbia comunque affrontato il punto controverso, anche con motivazione sintetica o per relationem.
  • Se la motivazione della sentenza di merito è in contrasto con il contenuto degli atti processuali e ciò è dedotto con il corretto vizio, la Corte di cassazione può rilevare l'errore e cassare la decisione.
  • La sanatoria dell'invalidità dell'atto può richiedere un accertamento in concreto sulla idoneità del successivo atto di conferma o integrazione, demandato al giudice di rinvio.
  • La verifica della dedotta sanatoria dell'atto deve essere accompagnata dall'esame delle ulteriori questioni collegate rimaste assorbite o non decise, quando la cassazione investa solo una parte della motivazione

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaCompravendita immobiliareImpugnazioni
RamiContrattiImmobiliareProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.