Sentenza n. 933/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento: del provvedimento di reiezione FIS 1212550-2022/2022, emesso in data 29 settembre 2022, comunicato via PEC alla Società in data 5 ottobre 2022, con il quale l'INPS ha respinto l’istanza della ricorrente n. prot. 4900.14/06/2022.0381339 presentata in data 14.6.2022 e finalizzata ad ottenere il trattamento di integrazione salariale ordinario (c.d. Assegno di Integrazione Salariale) ex articolo 11, comma 1, lett. a) del D.lgs. 148/2015, per il periodo 1° giugno 2022- 19 giugno 2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di Assegno di Integrazione Salariale per il periodo 1°-19 giugno 2022
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento con cui l'INPS aveva respinto la domanda di Assegno di Integrazione Salariale, deducendo la violazione degli artt. 10, 11 e 14 del d.lgs. 148/2015, dei principi in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e l'eccesso di potere per carenza di istruttoria, contraddittorietà, difetto di motivazione, irrazionalità e ingiustizia manifesta. Quanto alla consultazione sindacale, la ricorrente ha sostenuto che la comunicazione dell'accordo sindacale alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, effettuata l'8 giugno 2022, fosse sufficiente a sorreggere la successiva domanda del 14 giugno 2022, anche perché precedente a quest'ultima. Ha inoltre contestato il riferimento dell'INPS agli anni 2020 e 2021 per valutare l'involuzione dell'attività, sostenendo che tali anni erano stati eccezionalmente condizionati dalla pandemia e che il confronto avrebbe dovuto essere effettuato con il 2019, ultimo anno pre-pandemico. L'INPS ha difeso la legittimità del diniego, rilevando, da un lato, l'asserita incompletezza o tardività della comunicazione alle organizzazioni sindacali e, dall'altro, l'assenza di un andamento involutivo dell'attività sulla base dei dati economico-finanziari esaminati.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e il diniego è stato annullato, con obbligo per l'INPS di riesaminare l'istanza secondo le coordinate indicate dal TAR. Quanto alla consultazione sindacale, il Collegio ha ritenuto sufficiente, ai fini della domanda del 14 giugno 2022, la comunicazione dell'accordo effettuata l'8 giugno 2022, pur successiva alla prima istanza del 22 febbraio 2022, perché anteriore alla domanda oggetto del diniego. Il TAR ha escluso invece che il messaggio INPS n. 802/2022 potesse fungere da base per una sanatoria, poiché riferito alle istanze presentate tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022 e non più efficace alla data dell'8 giugno 2022. Ha tuttavia valorizzato l'assenza, nell'art. 14 del d.lgs. 148/2015, di una specifica sanzione per l'inosservanza della prescrizione della preventiva informativa e ha richiamato l'orientamento del Consiglio di Stato secondo cui una comunicazione concomitante o anteriore alla domanda può essere sufficiente. Quanto alla valutazione dell'involuzione dell'attività, il TAR ha riconosciuto l'ampia discrezionalità tecnico-amministrativa dell'INPS, sindacabile solo per manifesta illogicità, incongruenza, inattendibilità o travisamento. Nel caso concreto, tuttavia, ha ravvisato irragionevolezza e contraddittorietà: l'INPS aveva richiesto dati pre-crisi, report di settore e dati storici, ma aveva poi fondato il diniego soltanto sulla mancanza di involuzione rispetto al 2021, senza considerare che il 2020 e il 2021 erano stati fortemente condizionati dalla pandemia, che il fatturato risultava ridotto di circa il 60% rispetto al 2019 e che le proiezioni del 2022 evidenziavano un rilevante incremento dell'indebitamento. Le spese sono state compensate in ragione dell'incertezza della disciplina applicabile.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. 148/2015
Individua il trattamento di integrazione salariale ordinario richiesto dalla società.
art. 14 d.lgs. 148/2015
Nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.
La disposizione impone l'informativa sindacale, ma non prevede una specifica sanzione per la sua inosservanza quanto alla preventiva anteriorità rispetto all'evento; nel caso concreto, una comunicazione anteriore alla domanda di integrazione è stata ritenuta sufficiente a sostenerla.
art. 2-bis d.lgs. 148/2015
È indicato come fondamento normativo dell'Assegno di Integrazione Salariale richiesto dalla società.
art. 26 d.lgs. 148/2015
Richiamato con l'art. 27 per individuare i fondi di solidarietà bilaterali cui la società non aderiva.
art. 27 d.lgs. 148/2015
Richiamato con l'art. 26 per individuare i fondi di solidarietà bilaterali cui la società non aderiva.
art. 29-bis d.lgs. 148/2015
Disciplina il riferimento al biennio mobile e il limite complessivo di 26 settimane di integrazione salariale considerato nella vicenda.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando una domanda di trattamento di integrazione salariale è preceduta dalla comunicazione dell'accordo o dell'informativa sindacale alle organizzazioni maggiormente rappresentative, la comunicazione può essere ritenuta sufficiente a sostenerla anche se successiva a una precedente domanda relativa al medesimo ciclo di integrazione, purché anteriore alla specifica domanda esaminata e purché la legge non colleghi espressamente alla tardività una sanzione impeditiva.
- L'assenza, nell'art. 14 del d.lgs. 148/2015, di una specifica sanzione per la mancata anteriorità dell'informativa sindacale rispetto all'inizio della sospensione o riduzione dell'attività impedisce di considerare automaticamente preclusiva una comunicazione effettuata contestualmente o anteriormente alla domanda di integrazione, secondo una valutazione riferita alla concreta funzione dell'informativa.
- La valutazione tecnico-discrezionale dell'INPS sui presupposti economici dell'integrazione salariale è sindacabile dal giudice amministrativo quando risulti manifestamente illogica, irragionevole, incongrua, inattendibile o fondata sul travisamento dei fatti.
- Nel valutare l'involuzione dell'attività di un'impresa operante in un settore direttamente colpito dalle restrizioni pandemiche, l'amministrazione deve considerare il corretto periodo di riferimento e confrontare i dati con l'andamento fisiologico pre-crisi, non limitandosi al raffronto con anni anch'essi eccezionalmente condizionati dalla pandemia.
- L'amministrazione che richieda specifici elementi istruttori, quali dati pre-crisi, report di settore e proiezioni economico-finanziarie, deve poi esaminarli e darne conto nella motivazione; il loro immotivato accantonamento può integrare contraddittorietà, irragionevolezza e difetto di istruttoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 466/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 391/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 392/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 393/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 394/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 395/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →