Sentenza n. 2357/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva disposto il pagamento di € 1.000,00 a titolo di bonus Carta del Docente per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo l’esecuzione della sentenza n. 862/2023 del Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva riconosciuto in suo favore il pagamento di € 1.000,00 per il bonus Carta del Docente previsto dall’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015. Ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il TAR ha verificato la proponibilità dell’azione, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza attestato dalla cancelleria l’8 settembre 2025 e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, poiché la sentenza era stata notificata all’amministrazione il 23 settembre 2024.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha ritenuto esperibile il giudizio di ottemperanza anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Accertato l’inadempimento del Ministero, ha ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme riconosciute dalla sentenza del Tribunale di Agrigento entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato quale commissario ad acta, per l’eventuale ulteriore inadempimento, il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, stabilendo un ulteriore termine di 60 giorni per l’esecuzione su istanza dell’interessato. Il commissario opera senza ulteriore compenso, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della l. n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, della l. n. 208/2015. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di € 500,00 per spese di lite, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, esperibile per ottenere l’esecuzione del giudicato.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il cui rispetto condiziona la proponibilità dell’azione esecutiva.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede il bonus Carta del Docente, riconosciuto nel caso concreto dalla sentenza del giudice ordinario.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
La disposizione, dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della l. n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo un compenso aggiuntivo per il commissario ad acta in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 1, comma 777, l. n. 208/2015
Ha introdotto l’art. 5-sexies, comma 8, della l. n. 89/2001, applicato analogicamente dal giudice alla nomina del commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione non vi abbia spontaneamente dato esecuzione.
- Per le condanne pecuniarie nei confronti di una pubblica amministrazione, l’azione di ottemperanza è proponibile soltanto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo all’amministrazione.
- Accertato l’inadempimento dell’amministrazione rispetto a un giudicato avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale intervento sostitutivo.
- Il commissario ad acta nominato per l’esecuzione di una condanna pecuniaria può svolgere l’incarico senza compenso ulteriore quando, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della l. n. 89/2001, l’attività rientri nell’ambito dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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