Sentenza n. 647/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento del Decreto datato 09/10/2021 prot. n. P-GR/L/N/2020/100913, con cui lo Sportello Unico per l'immigrazione di Grosseto ha comunicato in data 16/10/2021 al sig. Asghar Muhammad, via pec, per il tramite del sottoscritto difensore, il rigetto della domanda di sanatoria proposta in suo favore dal datore di lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di sanatoria/emersione, deducendo, in primo luogo, eccesso di potere, poiché la carenza del requisito reddituale del datore di lavoro non sarebbe a lui imputabile e non sarebbe tenuto a conoscere le condizioni economiche del datore. In secondo luogo, ha dedotto eccesso di potere, omessa valutazione della domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, violazione della legge n. 241/1990 e lesione del diritto di difesa ex art. 6 CEDU e art. 24 Cost., sostenendo di avere maturato il relativo requisito e di avere fatto affidamento sull'accoglimento della nuova domanda. Il provvedimento impugnato aveva motivato il diniego rilevando che il datore di lavoro non possedeva i requisiti previsti dall'art. 9 del d.m. 27 maggio 2020 e dall'art. 103, comma 6, del d.l. n. 34/2020: il reddito d'impresa e il volume d'affari risultavano incongrui rispetto alle quattordici istanze presentate ed erano emerse violazioni degli obblighi contributivi e retributivi, anche mediante pagamenti non tracciabili e dichiarazione di un imponibile contributivo inferiore al dovuto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto non contestata e comunque accertata la mancanza del requisito reddituale del datore di lavoro, requisito necessario per l'emersione ai sensi dell'art. 103, comma 6, del d.l. n. 34/2020. Ha escluso che tale carenza potesse essere superata dal fatto che il lavoratore non fosse responsabile delle condizioni economiche del datore, poiché la disciplina dell'emersione è speciale e richiede la sussistenza dei requisiti normativamente previsti. Ha inoltre escluso l'applicabilità della disciplina della sanatoria del 2012, la cui finestra temporale per la presentazione delle domande era limitata al periodo 15 settembre-15 ottobre 2012. È stata negata anche la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione: tale titolo presuppone l'accertata sussistenza originaria dei requisiti per l'emersione e la successiva cessazione del rapporto di lavoro per fatti sopravvenuti, mentre non può essere rilasciato quando la regolarizzazione sia stata negata per la mancanza ab origine dei requisiti, in particolare di quelli reddituali. Il ricorrente, inoltre, non aveva specificamente dimostrato il possesso dei requisiti per il permesso richiesto. Le spese sono state compensate per la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 103, comma 6, d.l. n. 34/2020
“prevede come presupposto per l’emersione, l’esistenza di precisi limiti di reddito da parte del datore di lavoro”
Il possesso dei limiti reddituali del datore di lavoro costituisce requisito necessario per la procedura di emersione del lavoro irregolare.
art. 9 d.m. 27 maggio 2020
“non ha mostrato di possedere i requisiti contemplati dall'art. 9 DM 27/05/2020”
La disposizione individua requisiti la cui mancanza può giustificare il rigetto della domanda di emersione.
art. 30-bis, comma 8, d.P.R. n. 394/1999
“evidenzia il mancato rispetto degli obblighi contributivi e retributivi previsti dal CCNL di settore”
La verifica del rispetto degli obblighi contributivi e retributivi del datore di lavoro rileva nella valutazione della domanda di emersione.
art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998
“concessione ... di un certo periodo di tempo per la ricerca di una nuova attività lavorativa”
Il permesso per attesa occupazione opera, nella procedura ordinaria, per il lavoratore straniero regolarmente soggiornante dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
art. 6 CEDU
Il richiamo al diritto di difesa non è stato ritenuto idoneo a superare la mancanza dei requisiti sostanziali per l'emersione e per il permesso per attesa occupazione.
art. 24 Cost.
Il richiamo al diritto di difesa non incide sulla necessità del possesso dei requisiti sostanziali previsti dalla disciplina speciale dell'emersione.
d.lgs. n. 109/2012
La disciplina della sanatoria del 2012 non è applicabile a una domanda presentata al di fuori della finestra temporale prevista, individuata dal giudice nel periodo 15 settembre-15 ottobre 2012.
Massime di principio
- Nella procedura speciale di emersione del lavoro irregolare, il mancato possesso dei requisiti reddituali del datore di lavoro impedisce il perfezionamento della regolarizzazione, anche quando il lavoratore straniero non sia responsabile della situazione economica del datore.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione collegato a una procedura di emersione presuppone che siano stati accertati ab origine tutti i requisiti per la regolarizzazione e che il rapporto di lavoro sia successivamente cessato per fatti sopravvenuti; non è invece rilasciabile quando la domanda di emersione sia stata respinta per la mancanza originaria dei requisiti.
- Le diverse discipline di emersione del lavoro irregolare hanno natura speciale e autonoma: i requisiti e gli effetti previsti da una procedura non possono essere trasferiti a un'altra procedura né utilizzati per eludere i limiti temporali o sostanziali stabiliti dal legislatore.
- La disciplina che limita il permesso per attesa occupazione ai casi di cessazione sopravvenuta del rapporto dopo l'accertamento dei requisiti di emersione non è manifestamente irragionevole, poiché consente al lavoratore già regolarizzato di disporre di un periodo per cercare una nuova occupazione senza trasformare l'assenza originaria dei requisiti in un titolo di soggiorno.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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