Sentenza n. 8680/2026 - Roma, Sezione 2B
A) per l’annullamento: - della determinazione dirigenziale n. 3122 dell’8 luglio 2025, con la quale il Comune di Civitavecchia ha disposto l’aggiudicazione in favore del costituendo RTI tra Edilverde di Piatti Maurizio (mandataria capogruppo) e D’Annuncio Luciani S.r.l. (mandante) dell’accordo quadro avente a oggetto la manutenzione delle aree verdi e delle aree ludiche attrezzate di proprietà comunale - CUP J39I24001160004 - CIG B5ACB77ED0; - della lettera in data 17 luglio 2025 prot. n. 61908; - della nota inviata a mezzo P.E.C. il 28 luglio 2025, con la quale, in relazione alla medesima procedura di gara, la Centrale Unica di Committenza Consorzio I Castelli Della Sapienza ha formalizzato la “comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto ex art. 90, comma c, del D. Lgs. 36/2023”; B) per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ove stipulato, ai sensi dell’art. 122 c.p.a.; C) per la condanna delle parti resistenti al risarcimento dei danni cagionati alla ricorrente dai provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione dell'accordo quadro per la manutenzione delle aree verdi e delle aree ludiche attrezzate comunali, unitamente alle comunicazioni di aggiudicazione e agli ulteriori atti della procedura
Esito
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato gli atti di aggiudicazione di una procedura relativa a un accordo quadro per la manutenzione delle aree verdi e delle aree ludiche attrezzate di proprietà comunale, chiedendone l'annullamento, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il risarcimento dei danni. Dal testo emerge inoltre che la ricorrente aveva lamentato la condotta omissiva della stazione appaltante riguardo all'ostensione della documentazione di gara, condotta che l'avrebbe costretta a instaurare il giudizio. Prima dell'udienza, la ricorrente ha depositato e notificato alle altre parti un atto di rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione integrale delle spese.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a., ritenendo sussistenti i presupposti della rinuncia: l'atto era stato notificato a tutte le parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e non vi era stata opposizione delle parti resistenti. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti. A tal fine il TAR ha valorizzato sia la chiusura in rito del giudizio sia la condotta omissiva della stazione appaltante in ordine all'accesso alla documentazione di gara, che aveva determinato la necessità di instaurare il processo. La controinteressata non costituita non ha formulato opposizione.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
intervenuta e tempestiva (almeno 10 giorni prima dell’udienza) notifica della rinuncia al ricorso ... nei confronti delle parti resistenti e ... mancata opposizione
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio quando sia notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e non vi sia opposizione delle parti resistenti.
art. 122 c.p.a.
Indicato nell'originaria domanda per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ma non applicato nel merito a causa dell'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, notificata alle parti resistenti almeno dieci giorni prima dell'udienza e non seguita da opposizione, comporta l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a.
- La chiusura in rito per rinuncia non impedisce al giudice di regolare le spese tenendo conto della condotta processuale delle parti e della condotta amministrativa che abbia reso necessario instaurare il giudizio.
- La mancata ostensione della documentazione di gara da parte della stazione appaltante può essere valorizzata ai fini della compensazione delle spese, quando abbia costretto l'operatore economico a promuovere il giudizio.
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