Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19597/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame di Potenza del 15/06/2021 che, accogliendo parzialmente l'appello del Pubblico Ministero, aveva riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa rispetto a reati per i quali erano state applicate misure cautelari. Le censure principali riguardavano: inammissibilità dell'appello del P.M.; carenze logiche e contraddittorie della motivazione del Tribunale del riesame; omissione del confronto con argomentazioni del G.I.P. (es. non appartenenza al clan, genericità delle dichiarazioni dei collaboratori, mancanza di prova della comunanza di interessi nel commercio di carburanti); insufficienza della prova in relazione all'aggravante soggettiva e alla consapevolezza di avvantaggiare il clan.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per difetto di interesse. Ha ritenuto che l'impugnazione fosse priva di effetti pratici sulla misura in corso: la misura detentiva di massimo grado era stata sostituita con gli arresti domiciliari e i ricorrenti erano stati rinviati a giudizio, con apertura di una nuova fase procesuale che determina termini autonomi di custodia; quindi mancavano "immediati riflessi" sull'an o sul quomodo della misura impugnata. Per tali motivi la Corte ha confermato l'inammissibilità e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende per responsabilità nella proposizione dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 173 disposizioni attuative del codice di procedura penale

    Richiamato in relazione ai limiti della motivazione da svolgere nei ricorsi; usato per fissare l'ambito della esposizione dei motivi in cassazione

  • art. 310, comma 3, cod. proc. pen.

    Riferito dalle difese per censurare l'ammissione dell'appello del Pubblico Ministero; in sentenza è richiamato come normativa rilevante alla materia dell'impugnazione dell'atto cautelare

  • art. 429 cod. proc. pen.

    Norma sul decreto di rinvio a giudizio; richiamata per spiegare l'apertura di una nuova fase processuale che genera termini autonomi di custodia e incide sull'interesse ad impugnare

  • art. 303, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Utilizzato per spiegare che dalla pronuncia del decreto di rinvio a giudizio decorre un ulteriore e autonomo termine di custodia relativo alla nuova fase del procedimento

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e all'ammenda in caso di impugnazione inammissibile; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000 a ciascun ricorrente

  • Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite e Sezioni semplici citate)

    La Corte richiama costante giurisprudenza secondo cui non sussiste interesse a ricorrere in Cassazione contro un provvedimento de libertate quando la censura sull'aggravante non produce immediati effetti sulla natura o sulla modalità della misura cautelare; richiamato il principio della "segmentazione dei termini" e la necessità di concretezza e attualità dell'interesse all'impugnazione

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione contro un provvedimento cautelare è inammissibile se il ricorrente non dimostra che la censura produce effetti immediati e concreti sulla natura o sulla modalità della misura cautelare in vigore (es. riduzione o cessazione della custodia).
  • La sostituzione della misura cautelare di massimo grado con altra misura (es. arresti domiciliari) e l'avvio di una nuova fase processuale con decreto di rinvio a giudizio possono rendere sopravvenuto il difetto d'interesse all'impugnazione della circostanza aggravante relativa alla fase precedente.
  • Per contestare efficacemente l'aggravante (es. agevolazione mafiosa) davanti alla Cassazione è necessario dimostrare la rilevanza immediata della censura sul "chi" o sul "come" della misura cautelare; altrimenti è preferibile agire nel merito nel corso del dibattimento o offrire elementi che incidano concretamente sull'efficacia della misura.
  • Chi propone impugnazioni manifestamente prive di interesse rischia la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; dunque valutare preliminarmente utilità e attualità dell'impugnazione prima di proporla.
  • Le doglianze circa carenze probatorie o vizi di motivazione sull'aggravante vanno preferibilmente valorizzate nella fase processuale di merito o con impugnazioni che possano effettivamente modificare la situazione cautelare al momento della decisione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.