Cassazione Penale, Sentenza n. 19597/2022 del 18/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame di Potenza del 15/06/2021 che, accogliendo parzialmente l'appello del Pubblico Ministero, aveva riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa rispetto a reati per i quali erano state applicate misure cautelari. Le censure principali riguardavano: inammissibilità dell'appello del P.M.; carenze logiche e contraddittorie della motivazione del Tribunale del riesame; omissione del confronto con argomentazioni del G.I.P. (es. non appartenenza al clan, genericità delle dichiarazioni dei collaboratori, mancanza di prova della comunanza di interessi nel commercio di carburanti); insufficienza della prova in relazione all'aggravante soggettiva e alla consapevolezza di avvantaggiare il clan.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per difetto di interesse. Ha ritenuto che l'impugnazione fosse priva di effetti pratici sulla misura in corso: la misura detentiva di massimo grado era stata sostituita con gli arresti domiciliari e i ricorrenti erano stati rinviati a giudizio, con apertura di una nuova fase procesuale che determina termini autonomi di custodia; quindi mancavano "immediati riflessi" sull'an o sul quomodo della misura impugnata. Per tali motivi la Corte ha confermato l'inammissibilità e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende per responsabilità nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 173 disposizioni attuative del codice di procedura penale
Richiamato in relazione ai limiti della motivazione da svolgere nei ricorsi; usato per fissare l'ambito della esposizione dei motivi in cassazione
art. 310, comma 3, cod. proc. pen.
Riferito dalle difese per censurare l'ammissione dell'appello del Pubblico Ministero; in sentenza è richiamato come normativa rilevante alla materia dell'impugnazione dell'atto cautelare
art. 429 cod. proc. pen.
Norma sul decreto di rinvio a giudizio; richiamata per spiegare l'apertura di una nuova fase processuale che genera termini autonomi di custodia e incide sull'interesse ad impugnare
art. 303, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Utilizzato per spiegare che dalla pronuncia del decreto di rinvio a giudizio decorre un ulteriore e autonomo termine di custodia relativo alla nuova fase del procedimento
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e all'ammenda in caso di impugnazione inammissibile; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000 a ciascun ricorrente
Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite e Sezioni semplici citate)
La Corte richiama costante giurisprudenza secondo cui non sussiste interesse a ricorrere in Cassazione contro un provvedimento de libertate quando la censura sull'aggravante non produce immediati effetti sulla natura o sulla modalità della misura cautelare; richiamato il principio della "segmentazione dei termini" e la necessità di concretezza e attualità dell'interesse all'impugnazione
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione contro un provvedimento cautelare è inammissibile se il ricorrente non dimostra che la censura produce effetti immediati e concreti sulla natura o sulla modalità della misura cautelare in vigore (es. riduzione o cessazione della custodia).
- La sostituzione della misura cautelare di massimo grado con altra misura (es. arresti domiciliari) e l'avvio di una nuova fase processuale con decreto di rinvio a giudizio possono rendere sopravvenuto il difetto d'interesse all'impugnazione della circostanza aggravante relativa alla fase precedente.
- Per contestare efficacemente l'aggravante (es. agevolazione mafiosa) davanti alla Cassazione è necessario dimostrare la rilevanza immediata della censura sul "chi" o sul "come" della misura cautelare; altrimenti è preferibile agire nel merito nel corso del dibattimento o offrire elementi che incidano concretamente sull'efficacia della misura.
- Chi propone impugnazioni manifestamente prive di interesse rischia la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; dunque valutare preliminarmente utilità e attualità dell'impugnazione prima di proporla.
- Le doglianze circa carenze probatorie o vizi di motivazione sull'aggravante vanno preferibilmente valorizzate nella fase processuale di merito o con impugnazioni che possano effettivamente modificare la situazione cautelare al momento della decisione
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