Cassazione Penale, Ordinanza n. 32188/2026 del 28/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando il difetto di specificità del motivo ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Torino del 14 ottobre 2025, che aveva confermato la pronuncia di primo grado con cui era stato ritenuto responsabile del delitto di furto tentato. Con l'unico motivo di ricorso ha denunciato violazione di legge per la mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha ritenuto il motivo generico e indeterminato, poiché non esponeva gli elementi posti a fondamento della censura e non consentiva al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi alla sentenza e di esercitare il proprio sindacato, in presenza di una motivazione ritenuta logicamente corretta.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
La disposizione è richiamata quale base normativa della contestazione di furto tentato.
art. 624 c.p.
La disposizione è richiamata quale norma incriminatrice del furto.
art. 129 c.p.p.
Il ricorrente ha dedotto la mancata pronuncia di proscioglimento; la Corte non ha accolto la censura per la genericità del motivo.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di impugnazione deve essere specifico e indicare gli elementi posti a fondamento della censura; la violazione di tale requisito comporta l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il motivo di ricorso per cassazione che denunci la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. senza indicare specificamente gli elementi fattuali o giuridici posti a fondamento della richiesta di proscioglimento e senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il requisito di specificità dei motivi di impugnazione richiede l'individuazione dei rilievi rivolti alla decisione impugnata, così da consentire al giudice dell'impugnazione di comprendere la censura ed esercitare il proprio sindacato.
- Quando la sentenza impugnata presenta una motivazione logicamente corretta e il ricorso non indica gli elementi su cui fonda la critica, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32159/2026 del 28/08/2026
- ordinanza_penale · 28 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32161/2026 del 28/08/2026
- ordinanza_penale · 28 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32165/2026 del 28/08/2026
- ordinanza_penale · 28 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32167/2026 del 28/08/2026
- ordinanza_penale · 28 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32168/2026 del 28/08/2026
- ordinanza_penale · 28 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32169/2026 del 28/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →